#WeeklyUpdates| Contributo unificato e diritti di cancelleria – Via ai “pagamenti telematici”
Il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, contenente le Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60 dell’8 marzo 2020 ed entrato in vigore in pari data, ha decisamente ampliato la portata del Processo Telematico la cui importanza, in questo periodo di smart-working forzato, si è rivelata fondamentale all’interno del sistema giustizia.
Ed, invero, il predetto D.L., foriero di disposizioni volte al differimento delle udienze nonché alla sospensione dei termini dei procedimenti civili, penali, tributari e militari (v. art. 1), al comma 6 dell’articolo 2 così recita:
“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82[1]”.
È ormai noto il contenuto dell’articolo 16 bis, comma 1 bis[2], del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha previsto – fin da subito innanzi ai Tribunali e dal 30 giugno 2015 anche innanzi le Corti d’Appello – la possibilità del deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione.
In virtù del combinato disposto delle due norme succitate, è oramai evidente che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, dal giorno 8 marzo e fino (almeno!) al 31 maggio 2020, negli uffici giudiziari ove risulta attiva la funzione di deposito telematico degli atti (quindi ad esclusione degli Uffici dei Giudici di Pace e la Suprema Corte di Cassazione), tutti gli atti e i documenti del processo debbano essere depositati attraverso la modalità telematica.
L’obbligo del deposito telematico, prima di ciò e in osservanza dell’art. 16-bis comma 1, riguardava – salvo alcune eccezioni – prevalentemente gli atti processuali e i documenti depositati da parte dei difensori delle parti già costituite (i c.d. atti endoprocedimentali), mentre rimaneva facoltativo il deposito telematico degli atti introduttivi.
Oltre ad ampliare, quindi, la portata del deposito telematico, ulteriore novità introdotta dalla norma in commento è la previsione circa le modalità di “pagamento telematico” del contributo unificato.
La novità
Ebbene, dall’8 marzo 2020, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
In effetti, tra le sue molteplici funzioni, oltre a consentire l’accesso e la consultazione delle vertenze giudiziarie, permettendo di conoscere in tempo reale lo stato e l’iter del procedimenti e il contenuto documentale del fascicolo processuale in formato elettronico previa identificazione tramite token crittografico per accedere ai servizi riservati, il processo telematico consente altresì di eseguire in modalità telematica i pagamenti relativi alle spese di giustizia, ai diritti e al contributo unificato.
L’atto con cui si otterrà l’attestazione di avvenuto pagamento (la c.d. RT, ricevuta di pagamento) è un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato e da questi firmato digitalmente e ha a tutti gli effetti di legge valore liberatorio per il soggetto a nome del quale è stato eseguito il pagamento.
Sul portale dei Servizi Telematici alla Sezione Pagamenti, è stato pubblicato un Vademecum per gli utenti con l’obiettivo di guidarli nell’utilizzo della funzionalità dei pagamenti telematici.
Come si effettuano i pagamenti telematici?
Il pagamento telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.
Il pagamento telematico può essere eseguito utilizzando l’apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi del Portale, previa autenticazione tramite smart-card o chiavetta oppure attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di Accesso (ad es. CLIENS).
Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali: Poste Italiane – (utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto corrente postale) o un Circuito bancario.
Al fine di completare l’operazione di pagamento occorre inserire tutte le informazioni necessarie tra cui: l’ufficio giudiziario competente, la causale del pagamento: (es. contributo unificato, diritti di cancelleria, diritto di copia), l’importo totale da versare, il nominativo del soggetto che esegue materialmente il pagamento ma anche quello del soggetto versante (il vero debitore nei confronti della pubblica amministrazione).
Una volta effettuato il pagamento, il sistema restituisce una ricevuta di avvenuto versamento (ricevuta telematica, RT) che può essere utilizzata sia nell’ambito di un flusso telematico (a norma del DM 44/2011) sia in modalità tradizionale, consegnando all’ufficio giudiziario la stampa della ricevuta come attestazione dell’avvenuto pagamento.
Ad esito dell’operazione, la ricevuta telematica riporta un codice attestante l’esito dei versamenti eseguiti :
– esito 0, tutti i pagamenti si sono conclusi con esito positivo;
– esito 1, tutti i pagamenti si sono conclusi con esito negativo;
– esito 2, il versamento è stato eseguito parzialmente ovvero alcuni pagamenti hanno avuto esito negativo.
Infine, per ogni pagamento concluso con esito positivo, vengono riportati: importo versato, descrizione del pagamento, data e causale del pagamento.
In conclusione, nonostante i pagamenti telematici fossero previsti ormai da tempo con l’avvento del Codice dell’Amministrazione Digitale, fino ad ora l’uso di tali strumenti era devoluto alla discrezionalità del singolo utente.
L’emergenza Covid-19, aprendoci gli occhi sull’importanza del fenomeno dell’informatizzazione dell’attività giudiziaria, ci sta avvicinando sempre di più all’obbligatorietà di questi strumenti, semplificativi della nostra attività lavorativa quotidiana.
[1]“- Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche: 1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”
[2]“1-bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.