#WeeklyUpdates| Lavoratori domestici: tra bonus € 500 e “regolarizzazioni”
Il governo italiano, in risposta alle situazioni drammatiche ed eccezionali generate dall’emergenza Covid-19, si è trovata a fronteggiare,ex multiis, anche l’esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con varie iniziative.
Tra le tante categorie penalizzate dal blocco totale dell’attività lavorativa imposto dal Governo nel rispetto delle misure contenitive del contagio rientra quella dei lavoratori domestici.
Per lavoratori domestici si intende una vasta gamma di soggetti ovvero “coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.”
A questa categoria di lavoratori è stato precluso l’accesso alla cassa integrazione attivata dal 09.03.2020 all’alba della dichiarazione di pandemia e, proprio per colmare tali scarse tutele, il Governo con il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità a favore di Colf, Badanti e Baby-sitter di fruire di un bonus di € 500,00 mensili per i mesi di Aprile e Maggio 2020.
Chi può beneficiare del bonus?
Il bonus è riconosciuto ai lavoratori domestici regolari con uno o più contratti in corso al 23 febbraio 2020, a prescindere dalla possibilità che, durante il lockdown, l’attività lavorativa sia proseguita o che il domestico abbia fruito di un periodo di ferie o di permessi, come stabilito dall’articolo 85 del Decreto Rilancio succitato.
A tale premessa devono concorrere le seguenti condizioni:
a) i lavoratori domestici beneficiari non devono essere conviventi con il datore di lavoro;
b) deve esservi stata una comprovata riduzione di almeno il 25 % dell’orario complessivo di lavoro.
Inoltre, i lavoratori domestici beneficiari non possono essere titolari di pensione – ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222– e non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico, o percettori del reddito di emergenza istituito dallo stesso D.L. Rilancio, o, ancora, beneficiari di altre indennità, in particolare dell’indennità di 600€ (“Prestazioni a sostegno del reddito” prevista del Decreto Cura Italia), dell’indennità per i lavoratori dello spettacolo o del reddito di ultima istanza.
Parimenti, non possono usufruire del bonus i percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti invece inferiore, si procederà ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Concorrendo tutti i requisiti elencati è possibile fare richiesta per l’ottenimento del bonus
Le domande per il bonus possono essere inoltrate a partire dal 25 maggio 2020, utilizzando il servizio online disponibile sul sito internet dell’INPS; le stesse dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, mediante autenticazione personale con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica.
Il lavoratore interessato e titolare di tutti i requisiti richiesti può depositare personalmente (o mediante un patronato) la domanda per l’erogazione del bonus collegandosi nell’area riservata del sito dell’INPS, fornendo il proprio codice fiscale e i dati anagrafici.
All’atto del deposito della domanda, il richiedente indicherà la modalità di pagamento prescelta, tra bonifico bancario (e in quel caso fornirà i dati del proprio IBAN) oppure bonifico domiciliato BancoPosta.
Una volta riconosciuto quale beneficiario del bonus, lo stesso riceverà l’importo messo a disposizione dallo Stato che sarà erogato in un’unica tranche, corrispondente a due mensilità rispettivamente di € 500,00 per un totale di € 1.000,00.
Quali sussidi per i numerosi lavoratori “irregolari” di questo settore?
Per quanto concerne il c.d. “Lavoro in nero”, l’art. 103[1]del Decreto Rilancio ha previsto una procedura di regolarizzazione di rapporti irregolari in tre specifici settori di attività: agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico.
Pertanto, anche su questo punto, il Governo ha cercato una soluzione alle difficoltà economiche di tutti i lavoratori, venendo incontro alle esigenze degli stessi, legiferando con normative straordinarie ed emergenziali.
Dal 15 Giugno 2020 il Governo ha disposto, anche nel caso di lavoratori domestici, di una “sanatoria” straordinaria che permette ai datori di lavoro di regolarizzare Colf, Badanti, Baby-sitter – anche extra-comunitari e senza permesso di soggiorno – senza la possibilità di subire procedimenti penali e amministrativi.
Dott.ssa Marilena Forte
[1]“ Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.