#WeeklyUpdates | La nuova normativa anti-Covid19 in ambito societario
In materia societaria si è resa necessaria, da parte del legislatore contemporaneo, l’esigenza di introdurre alcune disposizioni per le imprese, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra i primi interventi si annovera il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Una disposizione interessante è rinvenibile all’art. 106 del DL in questione, rubricato come “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”.
Tale articolo permette ai soci di svolgere le assemblee da remoto e di utilizzare, ai fini dell’intervento in assemblea, qualsiasi mezzo di telecomunicazione.
Secondo la massima n. 187 dell’11 marzo 2020 del Consiglio dell’Ordine dei Notai di Milano “l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione […] può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario o il notaio [..]”: tale presenza è, pertanto, estremamente funzionale alla formazione del verbale dell’assemblea.
Sono, altresì, previsti gli strumenti di votazione elettronica o di voto per corrispondenza: invero, in assenza di una specifica disposizione, tali principi si ritengono applicabili anche ai medesimi.
Giova, inoltre, ricordare che all’organo di gestione spetterà l’individuazione delle specifiche modalità di partecipazione all’assemblea e di espressione del diritto di voto, in ossequio alle restrizioni per la “distanza sociale”.
Al terzo comma dell’art. 106 del succitato D.L., è prevista per la società a responsabilità limitata la possibilità che il voto venga espresso per iscritto o tramite consultazione scritta.
Altra novità in ambito societario, in occasione dell’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus, è la possibilità di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Tale disposizione si pone in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 , II comma e 2478-bis del codice civile, ovvero entro un termine non superiore a 120 giorni e che il maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, debba essere previsto nel caso di società con bilancio consolidato.
Occorre precisare, però, che non si tratti dell’unico intervento normativo per Covid che influenzi la “vita” di una società.
A tal proposito si ricorda il D.L. del 14 agosto 2020 n. 104, ossia il “Decreto Agosto”.
Gli interventi si possono così riassumere:
1) proroga dello svolgimento delle assemblee con modalità remota, entro il 15 ottobre (art. 71);
2) possibilità di una rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 (art. 110);
3) credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie (art. 81).
In riferimento al primo aspetto non ci sono dubbi da chiarire: continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Sul secondo punto, invece, occorre approfondire le condizioni di ammissibilità della rivalutazione e i criteri di essa.
La rivalutazione, ai sensi dell’art. 110, è ammessa purché venga eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 1 e deve essere annotata nel relativo inventario o nella nota integrativa. Il legislatore si prefigge, in questo modo, di permettere ai soggetti l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni.
Le categorie di beni soggetti alla rivalutazione sono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. Quanto ai criteri di rivalutazione, essi si sintetizzano in: a) rivalutazione dei valori dell’attivo lordo e i relativi ammortamento; b) rivalutazione dei solo valori dell’attivo lordo; c) riduzione dei fondi di ammortamento. Infine, si analizza la possibilità di ottenere un contributo sotto forma di credito d’imposta se si effettuano investimenti in campagne pubblicitarie volti alla promozione dei beni o dei servizi offerti dal soggetto erogante, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre, pari al 50% nel limite di spesa non inferiore a 10 mila Euro per un massimo di 90 milioni di Euro, purché i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale.
Sicuramente l’emergenza da Covid-19 ha avuto un impatto sull’economia, in termini negativi, non indifferente.
Con riferimento all’Italia, il Sistema camerale ha registrato un calo di quasi 30 mila imprese nel periodo tra gennaio-marzo, contro i 21 mila nello scorso 2019.
Quello che si propone, dato anche da questa terribile situazione, è l’inserimento di un ente – come le Camere di Commercio italiane – all’estero affinché promuova e supporti il Made in Italy a seguito delle attuali difficoltà.
Si auspica, pertanto, quanto prima un intervento da parte del legislatore in questa direzione.
Dott.ssa Paola Blaiotta