#WeeklyUpdates | Congedi Parentali e Bonus Baby-sitting: l’Inps chiarisce la loro cumulabilità
Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 “Decreto Cura Italia” il Governo ha introdotto alcune misure a sostegno delle famiglie per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19.
In questa sede si analizzano, in particolare, i Congedi Parentali e il Bonus Baby-sitting.
Occorre ricordare che entrambe le suddette misure sono riservate ai seguenti soggetti: ai genitori lavoratori dipendenti pubblici o privati, agli iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori autonomi.
Per congedo parentale, come asserisce la stessa Circolare Inps 25 marzo 2020 n. 45, s’intende la fruizione di un periodo di astensione dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali ovvero “per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni […] per i genitori che hanno i figli minori di età non superiore ai 12 anni”.
In merito al congedo parentale in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, l’Inps ha riconosciuto, altresì, per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, al genitore richiedente “un’indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore”, nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Tale indennità viene calcolata in percentuale a seconda della normativa di riferimento, contenuta negli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: l’indennità pari al 50% di retribuzione per i genitori con minori fino a 12 anni compiuti, ovvero l’indennità pari al 30% di retribuzione per i primi 30 giorni entro i primi 6 anni di età del bambino.
Un’altra misura di sostegno, invece, è il Bonus baby-sitting, rimodulata all’art. 72 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, ossia il “Decreto Rilancio”.
Si tratta di un bonus per prestazioni di assistenza e di sorveglianza di figli minori “per effetto della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado” (sul punto cfr. Circolare Inps 24 marzo 2020, n. 44), o, in alternativa, di un bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 agosto 2020.
Fino al 31 agosto 2020 è stato possibile chiedere il contributo pari a un importo massimo di 1.200 euro (fino a 2.000 euro per il personale sanitario, dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblici impiegato per far fronte all’emergenza Covid-19) per ogni nucleo familiare con figli di età non superiore ai 12 anni di età.
Tale limite di età, chiaramente, non si applica ai figli con disabilità grave, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 104/1992.
Contrariamente alla prima versione, ove l’erogazione del bonus baby-sitting era incompatibile con il congedo parentale, ora l’Inps, con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, chiarisce che i due strumenti a tutela della famiglia sono cumulabili.
Nella fattispecie, se il genitore ha già fatto richiesta di congedo parentale fino a 15 giorni, può prendere metà bonus baby-sitting, perciò un importo massimo di 600 euro (fino a 1.000 euro, invece, per i lavoratori dipendenti di cui art. 25, comma 3, DL n.18/2020). Diversamente, se è stata fatta richiesta di congedo parentale per un periodo superiore a 15 giorni, ossia se è stata avanzata richiesta di congedo cd. straordinario, tale domanda vi è preclusa. Un’ulteriore compatibilità tra le suddette misure è prevista nell’ipotesi in cui l’altro genitore svolga il proprio lavoro in smart working, nonché a fronte di congedo di maternità e di ferie.
Al contrario, i casi di incompatibilità sono: malattia di uno dei genitori, concessione di altri strumenti di sostegno al reddito, ferie.
Si porta, tuttavia, a conoscenza dei cittadini che lo Stato per questi provvedimenti ha stanziato quasi 70 milioni di euro.
Si ricorda, infine, che le domande devono pervenire in modalità online, mediante l’accesso sulla piattaforma dell’Inps, o in alternativa utilizzando il Contact Center dell’istituto di previdenza o tramite patronati.
Dott.ssa Paola Blaiotta