#WeeklyUpdates | Il fondo di garanzia per piccole-medie imprese gestito da Mediocredito Centrale
Il fondo di garanzia per le piccole-medie imprese, d’ora in poi citate con l’acronimo PMI, è uno strumento che consente al soggetto richiedente un accesso agevolato al credito, introdotto con la L. n. 662/1996 all’articolo 2, comma 100, lett.a ed è operativo dal 2000.
La ratio è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie senza costi, al fine di svolgere attività d’imprese.
Il fondo di garanzia, che originariamente copriva fino all’80% dell’operazione finanziaria, e comunque non oltre 2,5 milioni di euro per beneficiario, ad oggi prevede un incremento della copertura fino al 90%, ovvero fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro.
L’incremento della copertura del fondo di garanzia è solo uno degli aspetti innovativi, introdotti con il D.L. Liquidità convertito in L. n. 40/2020: vi è, inoltre, da ricordare una semplificazione della procedura di accesso ed un ampliamento dei beneficiari.
Quanto al primo punto, non occorre attendere la risposta del fondo tramite pec; quanto al secondo aspetto, rientrano fra i beneficiari anche i broker, gli assicuratori e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, purché svolgano attività d’impresa, oltre alle PMI, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Il nostro ordinamento prevede due tipologie di intervento: il fondo di garanzia “diretta”, di diffuso impiego nella prassi, e il fondo di “co-garanzia” e “contro garanzia”.
Mentre l’ente preposto alla gestione del Fondo di garanzia è il Mediocredito Centrale, il cui acronimo è MCC, l’ente finanziatore è, al contrario, un intermediario finanziario ovvero una banca.
Le spese ammissibili dal fondo di garanzia sono le seguenti:
a) opere per installazione/funzionamento di macchinari, impianti o attrezzature utili al ciclo produttivo;
b) programmi informatici per la gestione dell’impresa;
c) materiali di consumo, utenze o spese di locazione per l’immobile ove si eserciti l’attività d’impresa.
Se finora è stato illustrato l’aspetto fisiologico di tale strumento di aiuto, occorre precisare cosa avviene in caso di revoca del beneficio.
Nel linguaggio giuridico la revoca è l’atto con cui si priva di efficacia un ordine o un atto giuridico o amministrativo.
Le cause di revoca dell’erogazione del fondo di garanzia sono molteplici e di seguito elencate:
1) il programma d’investimento non sia completato entro il termine;
2) la relazione finale su tale programma d’investimento non sia conservata per 5 anni dalla data di scadenza dell’operazione;
3) il beneficiario non rispetti i parametri dimensionali previsti e le ulteriori indicazioni fornite;
4) il beneficiario non fornisca al gestore del fondo, entro 3 mesi dalla richiesta, la documentazione per la verifica dei suddetti parametri decisionali;
5) non c’è rispondenza tra dati acquisiti e dati effettivi della documentazione contabile;
6) beneficiario finale è destinatario di provvedimenti giudiziari per violazione di norme attinenti al diritto ambientale e al diritto del lavoro, ovvero per responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/01. In tema di revoca del beneficio, la norma di riferimento afferma che “In caso di revoca del contributo […]dovra’ pervenire a Mediocredito centrale, pena l’automatica decadenza della garanzia, entro due mesi dalla data della delibera di Mediocredito centrale di revoca del contributo, la comunicazione della banca dell’avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato. In caso di parziale revoca del contributo […] la risoluzione dei contratto potrà essere limitata alla parte di finanziamento non destinata agli scopi di legge[…]”.
Molto dibattuta, in via giurisprudenziale, è la natura privilegiata del credito.
A tal proposito, in particolare, si può notare come l’articolo 9, comma 5 del d.lgs. n.123/98 attribuisca il privilegio di cui si va discutendo per l’ipotesi in cui i finanziamenti erogati e garantiti del fondo siano stati successivamente parzialmente od interamente revocati, e dunque, non anche nel caso di inadempimento da parte dell’impresa finanziata dell’obbligo di restituzione delle somme mutuate.
A sostegno di tale tesi, una parte della giurisprudenza di merito ribadisce che “l’inadempimento non provoca la revoca del finanziamento, ma solamente la risoluzione del contratto secondo le regole generali” (cfr. Tribunale di Roma, 2 Marzo 2017; Tribunale di Milano, 2 Luglio 2014).
Sul tema che ci occupa è intervenuta molto recentemente la Corte di Cassazione che con sentenza n. 2664 del 29 Gennaio 2019 ha stabilito che “nell’alveo del termine “finanziamenti” deve essere compresa la totalità degli interventi […] e, dunque, anche la concessione di garanzia”.
Altra giurisprudenza di legittimità, in direzione opposta, afferma che “il riferimento contenuto nell’articolo 9, comma 5 ai “finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” deve essere interpretato come operante soltanto nelle ipotesi di erogazioni dirette di denaro e non di rilascio di garanzie” (cfr. Cassazione, n. 3325 del 2 Marzo 2012; Tribunale di Pistoia, 21 Maggio 2015).
La ragione di quest’ultimo orientamento risiede nel fatto che, secondo alcuni giudici, il legislatore se avesse voluto estendere il privilegio ad altre tipologie di intervento di sostegno alle imprese avrebbe utilizzato il termine generico di “benefici”.
Va rilevato, a tal proposito, che se per “finanziamenti” possono intendersi le erogazioni finanziarie a titolo di mutuo, ovvero tutte le contribuzioni dirette in denaro in favore del soggetto beneficiario; resta, dunque, esclusa la garanzia prestata a favore del soggetto finanziatore.
La situazione, tuttavia, subisce un mutamento con l’introduzione dell’art. 8-bis del medesimo decreto.
La norma dell’articolo 8-bis, a differenza di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5 – in cui il riconoscimento della natura privilegiata del credito può avvenire solo a condizione che si tratti di un finanziamento in denaro successivamente revocato – riconosce al credito del Fondo di garanzia lo status di credito privilegiato semplicemente in forza del fatto che si tratti di un credito facente capo alla titolarità del Fondo stesso e, dunque, di natura pubblica.
Ne consegue, pertanto, che in tutti i casi in cui venga escussa la garanzia da parte del finanziatore a causa dell’inadempimento del debitore garantito, il Fondo potrà ottenere in via privilegiata la restituzione delle somme liquidate a titolo di garanzia.
Anche in questa sede l’interpretazione non è univoca: rilevante è quanto stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza n. 3422/19 in cui riconosce che il credito di MCC non sia assistito dal privilegio.
Dott.ssa Paola Blaiotta