#WeeklyUpdates | Notitia criminis: come venirne a conoscenza e successiva iscrizione nel R.G.
Nel momento in cui si ha conoscenza della commissione di un fatto di reato, la legge processul-penalistica prescrive, a carico di chi ne ha competenza, di procedere all’iscrizione della c.d. notitia criminis nel registro delle notizie di reato.
Quest’ultimo è un apposito registro cartaceo e/o informatico custodito presso gli uffici di Procura, all’interno del quale vengono, appunto, iscritte immediatamente ogni tipo di notizia di reato della quale il pubblico ministero può averne avuto conoscenza direttamente di propria iniziativa o a seguito della comunicazione da parte degli organi di P.G., privati ed altri.
Per capire meglio il contenuto della tematica riguardante il Registro generale delle notizie di reato – noto anche con la sigla R.G.N.R. – è necessario definirne anche i margini della stessa, ovvero ciò che è necessario sapere per carpirne al meglio la specifica funzione.
Innanzitutto, la “notizia di reato” che viene iscritta: cosa si intende con questa dicitura?
Per notizia di reato il legislatore penale ha inteso indicare qualsiasi tipo di informazione mediante la quale il P.M. o la P.G. vengono messi a conoscenza del compimento di un fatto (o più fatti) rientrante in una o più fattispecie penale.
Dunque, le modalità mediante le quali le Autorità competenti vengono messe a conoscenza dell’esistenza di una notitia criminis sono differenti, e tutte tassativamente previste dal codice di procedura penale.
In primo luogo, il P.M. può averne avuto conoscenza diretta, nel senso proprio del termine, od a seguito di attività di indagine svolta su propria iniziativa ovvero può averne conoscenza per mezzo di terze persone.
Ed infatti, a tal ultimo riguardo il codice di procedura penale prevede le due distinte forme di comunicazione di una notizia di reato il referto e la denuncia.
Nella prima ipotesi, la denuncia altro non è che la dichiarazione con la quale il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o un soggetto privato (art. 333 c.p.p.) portano a conoscenza del P.M. o della P.G. l’avvenuta commissione di un reato perseguibile d’ufficio.
La denuncia deve quindi contenere l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, l’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia e l’indicazione delle fonti di prova già note oltre, ove possibile, alle generalità, domicilio e tutti gli ulteriori elementi utili a identificare la persona alla quale il fatto di reato è attribuito, la persona offesa e coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Mentre per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio la denuncia, redatta in forma scritta e “presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria” (art. 331 co.2 c.p.p.), è sempre obbligatoria, per i privati, invece, la denuncia, presentata “oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale“, è invece facoltativa, fatta eccezione per alcune ipotesi tassative in cui diventa obbligatoria.
Nella seconda ipotesi, invece, il dovere di presentare denuncia grava sul medico (art. 334 c.p.p.).
Il referto è, infatti, la segnalazione che l’esercente una professione sanitaria deve fare al P.M. o alla P.G. (configurandosi quindi come un obbligo) quando abbia prestato la propria assistenza sanitaria in casi che presentano gli estremi di un delitto procedibile d’ufficio.
L’esercente la professione sanitaria è tenuto, quindi, a far pervenire il referto immediatamente agli uffici della Procura, o comunque entro quarantotto ore se vi è pericolo nel ritardo, indicando la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, “le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento“(art. 334, co. 2 c.p.p.).
Nel referto devono essere, poi, riportate tutte le notizie idonee a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare e tutte le possibili altre informazioni attinenti il fatto ed il soggetto passivo del fatto di reato.
Merita attenzione, inoltre, anche la c.d. Informativa della polizia giudiziaria ex art. 347 c.p.p., intesa, quindi, alla stessa stregua della denuncia e del referto, quale forma di comunicazione di una notizia di reato.
Ed infatti, quando la notizia di reato è acquisita dagli agenti o dagli ufficiali di polizia giudiziaria, questi sono tenuti a riferire, immediatamente e senza ritardo al pubblico ministero, per iscritto la relativa notizia.
In particolare, la P.G. deve comunicare gli elementi essenziali del fatto e tutti gli altri elementi raccolti sino a quel momento, indicando le fonti di prova e le attività compiute, trasmettendone la relativa documentazione oltre a tutte le altre indicazioni che la legge richiede per la validità dell’atto-denunzia.
Iscrizione della notizia di reato
Ebbene, ricevuta così la notizia di reato il P.M., ai sensi dell’art. 335 c.p.p., la iscrive immediatamente nell’apposito registro seguendo un ordine cronologico.
Nel registro dovranno, quindi, essere indicate il numero di iscrizione del procedimento, il tipo di notizia di reato e la sua fonte, il titolo del reato con luogo e data di commissione (e le sue eventuali successive modificazioni) le generalità della persona indagata e della persona offesa.
Del registro delle notizie di reato, com’è noto, esistono cinque diversi modelli, differenziati in base alle peculiari funzionalità e caratteristiche:
1) Modello 21 (delle notizie di reato a carico di persone note), in questo primo formato di registro vengono iscritte le notizie di reato per le quali sin da subito risulti individuato il nome del presunto autore (o per le quali un possibile autore venga individuato dopo l’iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti);
2) Modello 21-bis, è il registro nel quale vengono iscritte le notizie di reato di esclusiva competenza del giudice di pace;
3) Modello 44 (delle notizie di reato a carico di persone ignote) è lo specifico registro in cui vengono annotate le notizie per le quali il Pubblico Ministero, nel momento in cui ne ordina l’iscrizione, non è ancora in grado di individuare con precisione la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso;
4) Modello 45 (degli atti non costituenti notizia di reato), o registro delle cd. pseudo-notizie di reato nel quale vengono destinati quegli atti che risiedono nel limbo della non sicura definibilità, ma che comunque necessitano di una fase di accertamenti “preliminari”, al termine della quale, tuttavia, qualora si evidenzi una notizia di reato, il Pubblico Ministero procederà quindi a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda che l’indagato sia noto o ignoto;
5) Modello 46 (delle notizie anonime), previsto dagli artt. 108 disp. att. c.p.p. e 5 d.m. n. 334/1989.
In quest’ultimo registro vengono riportate le notizie delle quali non è possibile rinvenire con certezza la fonte e che, pertanto nel rispetto dell’enunciato di cui all’art. 333 comma 3, c.p.p., non può essere fatto alcun uso nel procedimento penale (salvo la particolare eccezione stabilita dall’art. 240 c.p.p. che permette, appunto, che le notizie anonime siano utilizzate se costituiscono corpo del reato o provengono comunque dall’imputato).
Il registro delle notizie anonime è suddiviso per anni, ed in esso vengono iscritti la data in cui il documento è pervenuto ed il relativo oggetto e viene custodito presso la Procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la più completa ed assoluta riservatezza per cinque anni, per poi essere distrutti con uno specifico provvedimento adottato con cadenza annuale dal Procuratore della Repubblica.
Tutti i registri sopra menzionati sono garantiti da segretezza, nel senso che non tutti posso accedere liberamente alle informazioni ivi contenute ma, anzi, la loro tenuta, cura ed aggiornamento è devoluta appositamente a personale specifico addetto alle predette mansioni, al fine preciso di evitare possibili intralci e contaminazioni provenienti da fonti esterne.
Principio della segretezza, che come è ben noto, avvolgerà e caratterizzerà tutta la fase attinente lo svolgimento delle indagini preliminari.
Difatti, l’iscrizione della notizia di reato è un atto fondamentale di rilevante importanza atteso che, proprio la menzionata iscrizione, determinerà l’avvio del procedimento penale e la decorrenza dei termini della durata delle indagini preliminari. In aggiunta, giova ricordare che il registro delle notizie di reato ha, altresì, la funzione di documentare il momento genetico della fase procedimentale, destinata a sfociare in una alternativa certamente plausibile: l’esercizio dell’azione penale oppure la richiesta di archiviazione.
Avv. Manuela Stumpo