#WeeklyUpdates | Udienze da remoto e trattazione scritta
Nel corso del 2020 l’emergenza Coronavirus ha cambiato i nostri comportamenti e la nostra stessa esistenza: un virus, nel giro di poche settimane ha modificato radicalmente ogni aspetto della vita umana, limitando le relazioni, modificando le modalità di lavoro e la gestione dei rapporti umani.
Negli ultimi mesi abbiamo ascoltato e letto scienziati, medici, giornalisti e politici. Ci siamo spaventati prima per il Covid-19 – dopotutto era in gioco la nostra vita, quella delle persone che amiamo per non parlare di quella di tanti esseri umani – e poi abbiamo iniziato a preoccuparci per la crisi economica che ne sarebbe seguita. Siamo rimasti chiusi in casa, fisicamente isolati e, per la prima volta nelle nostre esistenze, in contatto col mondo prevalentemente per via telematica. In altre parole, abbiamo vissuto, e in parte stiamo ancora vivendo, una crisi senza precedenti.
Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto intervenuto sulle modalità di accesso allo smartworking, confermate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte all’emergenza.
Anche con il DPCM del 26 aprile 2020 è stato raccomandato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Ovviamente l’emergenza Coronavirus ha dispiegato i suoi effetti anche in ambito giudiziario, con l’adozione di misure di portata più che straordinaria.
Il Covid-19 ha sospeso tutti i termini processuali, sia per i processi con udienza rinviata causa Coronavirus sia per gli altri ed anche per appellare.
Per effetto del decreto Cura Italia i processi – civili e penali – sono stati rinviati a dopo il 15 aprile 2020. E i termini processuali sono stati sospesi dal 9 marzo al 15 aprile; anche per i procedimenti per cui non era fissata udienza nel periodo in oggetto. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, sono state rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, così come per lo stesso periodo è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti (non solo processi) civili e penali (non solo quelli pendenti).
Successivamente è stato emanato il D.L. n. 8 Aprile 2020 n. 94 che in particolare, in merito ai termini processuali, ha stabilito una ulteriore proroga dal 15 aprile all’11 maggio della sospensione del decorso dei termini per il compimento di tutti gli atti, sia del processo civile che penale, con medesime proroghe anche in ambito amministrativo.
Il regime previsto dall’art. 84, comma 5 D.L. n°18/2020, convertito con modificazione dalla L. n°27/2020 ha disposto che, nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 luglio 2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passassero in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati; la compressione della facoltà delle parti processuali di avvalersi della discussione orale è stata comunque bilanciata dall’introduzione dell’ulteriore strumento delle “brevi note” da depositarsi nei due giorni liberi anteriori dalla data di trattazione, a contenuto libero e quindi utilizzabili sia per la replica agli scritti delle altre parti che per l’ulteriore illustrazione delle proprie prospettazioni e deduzioni.
In buona sostanza, il modello processuale emergenziale delineato dal comma 5 dell’art. 84, pur determinando la temporanea elisione di una delle facoltà processuali delle parti, è stato pienamente giustificato dalla situazione emergenziale Covid-19 e non ha intaccato in modo irrimediabile ed irreparabile la garanzia del contraddittorio tra le parti e la loro possibilità di accesso e contatto al/con il Giudice.
I capi degli uffici giudiziari si sono ovviamente dovuti adeguare alle novità tecnico-operatistabiliranno le misure, per evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone: udienze a porte chiuse, prenotazione degli accessi agli uffici, possibili ulteriori rinvii a dopo il 30 giugno 2020, udienze civili celebrate solo con lo scambio telematico degli atti e così via.
Successivamente è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n°180 del 18/07/2020 la Legge n°77 del 17 luglio 2020 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n°34 (c.d. Decreto Rilancio) recante recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con particolare riguardo al processo civile, la legge di conversione ha modificato l’art. 221 del D.L., prevedendo fino al 31 ottobre 2020 una serie di disposizioni volte a regolare e disciplinare le udienze civili da remoto e con trattazione scritta.
È proprio di pochi giorni fa il D.L. n. 125/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e prorogato al 31 dicembre 2020 una serie di disposizioni legate all’emergenza Covid-19.
Nella seduta del 7 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ad opera del D.L. viene disposta la proroga al 31 dicembre 2020 per quanto riguarda l’operatività di tutta una serie di specifiche disposizioni connesse all’emergenza Covid-19 in scadenza a ottobre.
In particolare, tra le misure per cui è disposto un maggiore arco temporale di operatività, emergono anche molte di quelle inerenti il mondo della giustizia e introdotte dalla legislazione di emergenza e che sono state applicate in questi ultimi mesi, ad esempio lo svolgimento delle udienze da remoto, della trattazione scritta e dei giuramenti dei CTU in via telematica.
L’estensione è disposta in maniera un po’ “macchinosa”. Come noto, l’art. 221 del D.L Rilancio (n°34/2020, come convertito dalla L. n°77/2020) è intervenuto sull’art. 83 del D.L. Cura Italia, la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell’epidemia sul sistema giudiziario nazionale. Nel dettaglio, il Decreto Rilancio ha stabilito che fino al 31 ottobre 2020 continuassero ad applicarsi una serie di disposizioni concernenti, tra le altre cose, il processo telematico e le udienze da remoto nel procedimento civile.
Con il Decreto Legge n°83/2020 si è poi assistito a una prima proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020. L’art. 1 comma 3 di tale provvedimento ha previsto venissero prorogati al 15 ottobre 2020 i termini di tutta una serie di disposizioni legislative emergenziali, puntualmente richiamate all’interno di un “Allegato 1” al medesimo provvedimento.
Ed è proprio su questo “Allegato 1” che è intervenuto il più recente D.L. n°125/2020, modificandolo e integrandolo con l’inserimento di nuove disposizioni, tra cui proprio l’art. 221 comma 2 del D.L. Rilancio (come convertito dalla legge n°77/2020).
Nel dettaglio, con riguardo al processo civile, la norma ha prorogato fino al 31 dicembre le norme relative a: deposito telematico degli atti; svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta; trattazione della causa attraverso collegamenti da remoto qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.
Prorogata anche la possibilità, per i consulenti tecnici d’ufficio, di poter prestare giuramento, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione sottoscritta digitalmente da depositare nel fascicolo telematico.
Con riguardo al processo penale, invece, prorogata la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, se possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, nonché alcune disposizioni che concernono lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni.
Sempre riguardo al processo penale, in merito agli aspetti procedurali si assiste ad una ulteriore ed importante semplificazione per quanto concerne il deposito degli atti: viene stabilito infatti, che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate nell’art. 415-bis comma 3 c.p.p. presso gli Uffici della Procura e presso i Tribunali avvenga esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico.
Ed il primo atto penale ad essere depositato telematicamente è stato di recente, ovvero giovedì 12 novembre 2020 presso il Tribunale di Reggio Emilia: Procura, Ordine degli Avvocati e Camera Penale hanno, infatti, siglato un protocollo unico a livello nazionale che semplificherà tutte le attività degli avvocati, tramite anche la digitalizzazione di tutti i fascicoli ad oggi cartacei presenti in Procura. Tale protocollo permetterà di visionare ogni fascicolo ed acquisire copie più celermente, evitando altresì code ed assembramenti presso gli uffici giudiziari proprio al fine di contenere i rischi di contagio.
Concludendo, tutte le misure sulla digitalizzazione adottate per migliorare l’accesso alla giustizia, soprattutto in era Covid-19, avranno sicuramente il vantaggio di ottimizzare tempi e procedure, di snellire i lunghi tempi dei processi, di ricorrere alle trattazioni scritte ove non sia essenziale la presenza in aula, ma non dovranno mai interferire con il potere decisionale dei giudici o con l’indipendenza della Magistratura, né violare il diritto a un equo processo e ad un ricorso effettivo.
Avv. Isabella Saponieri