#WeeklyUpdates | Lavoro domestico e lavoro straordinario, le recenti pronunce in materia
La recente sentenza della Cassazione Civile Sez. VI, 16.12.2020 n°28703 ha segnato una novità importante nella regolamentazione del lavoro straordinario.
Secondo quanto stabilito dall’art. 3 D.Lgs. n. 66/2003 per lavoro straordinario si intende il lavoro svolto oltre il limite temporale fissato dal CCNL per i dipendenti full-time. La legge stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, rimandando altresì alla contrattazione collettiva per la possibilità di definire una durata inferiore.
Infatti, a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei dipendenti, sono previsti limiti di durata settimanale e mensile per il ricorso al lavoro straordinario.
In particolare, lo straordinario:
- non può superare le 2 ore al giorno;
- durante l’anno civile non può superare le 170 ore (con un orario settimanale di 45 ore) o le 140 ore (con un orario settimanale di 50 ore);
- se entro un determinato termine non viene compensato con un congedo, deve essere retribuito con un supplemento salariale del 25%.
Sulla base del D.Lgs. n. 66/2003 che ne disciplina le condizioni di legittimità, mentre in alcuni casi il lavoro straordinario deve essere subordinato all’esplicito consenso da parte del lavoratore, in altri può essere imposto dal datore di lavoro che richiede delle ore di lavoro in più rispetto a quelle ordinariamente previste dal CCNL per eccezionali esigenze produttive, cause di forza maggiore oppure eventi particolari (ad esempio mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva).
Il lavoro straordinario non deve essere confuso con quello supplementare, riservato ai lavoratori part-time fino al limite del tempo pieno, oltrepassato il quale le ore saranno appunto qualificate come straordinario.
Lo straordinario da contabilizzare in busta paga si calcola applicando alla retribuzione oraria la maggiorazione prevista dal CCNL.
Per quanto concerne l’ammontare di tale maggiorazione, uno dei contratti più diffusi come il CCNL Commercio prevede ad esempio le seguenti maggiorazioni:
- 15% per lo straordinario prestato dalla 41esima alla 48esima ora settimanale;
- 20% per lo straordinario oltre le 48 ore settimanali;
- 30% per lo straordinario festivo;
- 50% per lo straordinario notturno (dopo le ore 22).
Diversi sono gli straordinari dei metalmeccanici, per i quali le ore di lavoro extra consentite dalla legge sono fissate in 2 al giorno ed in 8 la settimana in aggiunta al limite annuo pari a 200 ore per lavoratore (250 per le aziende fino a 200 dipendenti). Per i metalmeccanici la maggiorazione è del 25% per le prime due ore di lavoro straordinario, del 30% per le ore successive, del 50% per lo straordinario festivo. Se l’operaio lavora su turni, inoltre vi è una maggiorazione del 40% sullo straordinario notturno, percentuale che sale al 50% se il lavoratore non opera su turni.
Per quanto riguarda invece il CCNL del lavoro domestico, gli artt. 15 e 16 ne regolamentano la disciplina.
In particolare, l’art. 15 stabilisce che la durata dell’orario di lavoro è quella liberamente concordata tra il lavoratore ed il datore di lavoro con un massimo di:
- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
L’art. 16, altresì, dispone che il datore di lavoro può chiedere legittimamente al lavoratore di fare delle ore in più rispetto a quelle concordate, ma in nessun caso il lavoro straordinario potrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
Tuttavia, il secondo comma del predetto articolo specifica che le ore di lavoro straordinario che danno diritto ad una maggiorazione della retribuzione non sono quelle che eccedono le ore di lavoro previste dal singolo contratto di lavoro, bensì quelle che eccedono i limiti massimi di lavoro stabiliti dal CCNL.
Venendo al caso in esame, la succitata sentenza stabilisce che “………qualora dal complesso delle circostanze dedotte in giudizio si evinca che la collaboratrice domestica sia rimasta volontariamente presso la casa dell’assistita durante giorni non lavorativi, partecipando alle attività svolte dai famigliari ma non legate all’assolvimento dei normali compiti assistenziali, non può parlarsi di prestazione di lavoro straordinario nei giorni festivi………” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 16.12.2020 n. 28703).
La sentenza de qua pone il caso di una collaboratrice domestica che proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova con la quale si vedeva rigettata la domanda per differenze retributive derivanti da un’assistenza a tempo pieno ed in regime di convivenza prestata alla madre della sua datrice di lavoro.
In buona sostanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha escluso che la ricorrente prestasse lavoro straordinario nei giorni festivi in base ad un accertamento di merito, poiché essa coabitava con l’assistita ed era rimasta nella sua abitazione anche dopo la morte della stessa, grazie ad un comodato d’uso gratuito concessole dai familiari.
Sostanzialmente, il complesso delle risultanze istruttorie ha portato la Suprema Corte a riconoscere l’elemento della “volontarietà” della permanenza della ricorrente e ad indicare tale fondamentale elemento quale discrimine per il riconoscimento del lavoro straordinario.
Gli Ermellini si sono conformati al filone giurisprudenziale seguito dal pregresso Giudicante, in quanto dall’espletata attività istruttoria era impossibile desumere un effettivo svolgimento di prestazioni lavorative nei giorni non lavorativi, anche perché in quei giorni era sempre il figlio non convivente dell’assistita ad occuparsi della madre.
Pertanto, ogni considerazione resa dalla ricorrente circa la presunzione di onerosità del lavoro e le asserite violazioni delle norme in tema di oneri probatori e del principio sancito nell’art. 112 c.p.c., appare sicuramente estranea alle valutazioni del Giudice di merito, il quale è del tutto coerente sotto il profilo logico-argomentativo, nonché giuridico.
Concludendo, la vicenda esaminata fonda un precedente importante nell’ambito del lavoro domestico e della configurazione del lavoro straordinario, in quanto lo stesso non potrà mai essere riconosciuto e quindi corrisposto qualora il collaboratore scelga volontariamente di dimorare stabilmente in casa dell’assistito anche al di fuori dei giorni lavorativi.
Avv. Isabella Saponieri