#WeeklyUpdates | La nuova formula esecutiva “digitale”
Il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, c.d. “Decreto Ristori”, così come convertito con Legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha apportato misure urgenti in materia di tutela alla salute, di sostegno ai lavoratori ed alle imprese ma anche importanti misure in materia di giustizia e sicurezza, tutte connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In ambito giurisdizionale, una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità di ottenere il rilascio, sotto forma di documento informatico, delle copie delle sentenze e degli altri atti giudiziari muniti di formula esecutiva, senza più richiederle e ritirarle fisicamente in cancelleria.
Ma cosa significa praticamente “formula esecutiva”? Si tratta della formula che il cancelliere o notaio o qualsiasi altro pubblico ufficiale appone al titolo per spedirlo e per farlo valere ai fini dell’esecuzione forzata.
La formula è precisamente la seguente: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti” (art. 475 c.p.c.).
L’atto a cui sia apposta tale formula diviene un vero e proprio titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
Si tratta, pertanto, di un elemento fondamentale ed indispensabile affinchè i provvedimenti giudiziari e gli atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale – spediti in forma esecutiva – possano acquisire valore e forza di titolo esecutivo.
In tema di controversie di lavoro, l’art. 431 c.p.c. stabilisce che sono provvisoriamente esecutive non solo le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore, ma anche (a seguito delle modifiche apportate dalla L. 353/90) le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro. Oltre alle sentenze, sono esecutivi ex lege o dichiarati tali numerosi altri provvedimenti del giudice, quali ad esempio l’ordinanza di convalida di sfratto, il decreto ingiuntivo esecutivo o provvisoriamente dichiarato tale, il decreto di liquidazione dei compensi ai periti nei procedimenti cautelari (art. 669-septies c.p.c.) e le nuove ordinanze anticipatorie della condanna.
Precedentemente all’introduzione del “Decreto Ristori”, l’apposizione della formula esecutiva sulle sentenza è sempre stato un adempimento di competenza del cancelliere, effettuato su richiesta della parte interessata.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale è stata pronunciata la sentenza o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita, ed ovviamente l’apposizione della formula esecutiva deve essere richiesta presso la cancelleria del tribunale o giudice di pace che ha emesso la sentenza.
La richiesta può essere effettuata dal legale di una delle parti, costituito nella causa cui la sentenza si riferisce, oppure da altro legale munito di procura di una delle parti: il cancelliere incaricato, una volta verificata la legittimazione del richiedente e poi anche l’unicità della copia, rilascia il titolo.
La funzione della formula esecutiva è, dunque, meramente formale, in quanto finalizzata ad attestare l’idoneità della sentenza a fungere da titolo esecutivo ed a controllare l’unicità della copia a favore dello stesso creditore.
La sentenza priva di formula esecutiva è comunque valida ma non può costituire titolo per l’esecuzione forzata nei confronti della controparte: ne consegue che l’eventuale pignoramento effettuato in assenza della formula esecutiva apposta sulla sentenza (e, quindi, in assenza di titolo esecutivo idoneo), è illegittimo.
Orbene, con il “Decreto Ristori” è stato introdotto un emendamento che consente al funzionario di emettere il provvedimento, di apporvi la formula di legge e la propria firma digitale e di spedirlo in via telematica al richiedente; anche l’istanza di rilascio finalizzata ad ottenere il documento informatico dovrà essere presentata in modalità telematica.
Da questo momento in poi, la copia esecutiva contenente la formula succitata del “Comandiamo” potrà consistere – in alternativa alla consueta modalità cartacea – in un documento informatico contenente la copia della sentenza o del diverso provvedimento del giudice e la firma digitale del cancelliere sostituirà anche il sigillo dell’ufficio.
Inoltre, il difensore della parte costituita potrà anche estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica di tale copia esecutiva, sempre in forma di documento informatico: essa, se munita di apposita attestazione di conformità, equivarrà all’originale.
Questa semplificazione procedurale – tanto auspicata e attesa dalla maggior parte degli avvocati – è stata portata alla luce dall’introduzione del processo telematico ma sopratutto di tutte le misure varate nel corso del 2020 per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Infatti, nonostante sia sempre più corposo il ricorso al deposito e allo scambio a distanza della maggior parte degli atti nonché alla partecipazione alle udienze da remoto, per il ritiro delle copie esecutive era ancora necessaria la presenza fisica del procuratore costituito presso la cancelleria dell’Ufficio Giudiziario che aveva emesso il provvedimento.
D’ora in poi sarà possibile bypassare anche questo passaggio ed ottimizzare i tempi, nonché ridurre gli accessi fisici alle strutture giudiziarie, per modo che si potrà richiedere telematicamente ed ottenere il documento digitale equipollente a tutti gli effetti a quello tradizionale cartaceo.
Avv. Isabella Saponieri