#WeeklyUpdates | Attività di sponsorizzazione e deducibilità delle spese
La Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 8540 del 6 maggio 2020, ha stabilito in tema di detrazioni fiscali che le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90 comma 8 L. n. 289/2000 sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza.
Com’è noto, il contratto di sponsorizzazione prevede che un soggetto (c.d. sponsee o sponsorizzato) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (c.d. sponsor) l’uso della propria immagine pubblica o del proprio nome per promuovere, dietro corrispettivo, un prodotto o un marchio.
La sua disciplina rientra in quella generale di cui all’art. 1325 c.c.: tale contratto è considerato come uno strumento di pubblicità indiretta e di marketing, mirato alla persuasione del pubblico circa la vendita di prodotti e servizi o la promozione di un marchio commerciale.
Il contratto di sponsorizzazione, pertanto, è caratterizzato da un preponderante rapporto fiduciario tra le parti, dovuto all’inevitabile interferenza d’immagine che si realizza con tale accordo, posto che lo sponsor lega la sua immagine alle vicende della parte sponsorizzata.
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, in quanto entrambe le parti assumono una specifica obbligazione (lo sponsee pubblicizza, mediante la propria attività, l’impresa dello sponsor, a fronte del pagamento da parte di quest’ultimo di un corrispettivo) e di un contratto atipico, nel senso che nessuna legge lo disciplina specificatamente, lasciando libere le parti di poter adottare lo schema contrattuale che meglio ritengono conforme.
Tra i sistemi che utilizzano le imprese per “alleggerire” il carico fiscale che son costrette a sopportare ogni anno, c’è sicuramente quello delle sponsorizzazioni sportive ed il motivo fondamentale per cui questo istituto è così largamente utilizzato è sicuramente la deducibilità fiscale di tale costo.
L’art. 90 comma 8 L. n. 289/2000 è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’intento di portare in attuazione gli scopi solidaristici propri delle associazioni sportive dilettantistiche che, per le difficoltà che incontrano nel reperire entrate e fonti di finanziamento, beneficiano di un regime fiscale agevolato e sono destinatarie di disposizioni che incentivano la loro crescita.
In passato vi sono state alcune incertezze interpretative al riguardo, posto che alcune sentenza della Corte di Cassazione equiparavano i costi di sponsorizzazione alle spese di rappresentanza, soprattutto quando non vi era una diretta aspettativa di ritorno commerciale per lo sponsorizzato a fronte della sponsorizzazione stessa.
La Cassazione, in tutte le sue pronunce, non ha negato in via di principio la riconducibilità delle spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità, ma ha semplicemente stabilito che debba esserci un nesso tra l’attività svolta e quella di sponsorizzazione.
Ed ovviamente tale nesso viene individuato nella concreta possibilità che tale sponsorizzazione possa portare un vantaggio – in termini di ritorno commerciale – alla società sponsorizzata, per modo che tali spese possano essere considerate di pubblicità e non di rappresentanza.
La distinzione tra le due forme di sponsorizzazione è la seguente:
- le spese pubblicitarie sono integralmente deducibili nell’anno in cui sono state sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento e se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal D.M. del 19.11.2008 e, quindi, in misura forfettaria in base ai ricavi dell’impresa, ovvero: 1,3% per ricavi fino a 10.000.000 euro; 0,5% per ricavi da 10.000.000 fino a 50.000.000 euro; 0, 1% per ricavi oltre 50.000.000 euro.
Sempre per lo sponsor, ai fini IVA, se l’importo della sponsorizzazione rientrasse tra le spese pubblicitarie, allora l’imposta sarebbe detraibile; qualora invece la sponsorizzazione venisse annoverata tra le spese di rappresentanza, allora l’imposta risulterebbe indetraibile e quindi un vero e proprio costo.
Il nodo centrale delle incertezze interpretative è stato sciolto con la succitata ordinanza n. 8540 del 06.05.2020 della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che le spese di sponsorizzazione erogate in favore di associazioni sportive dilettantistiche e simili sono sempre deducibili se il loro importo non supera i 200.000 Euro, in quanto, in virtù della presunzione legale assoluta di cui sopra, non è consentito alcun sindacato sulla loro inerenza e congruità.
Nel caso di specie, la vicenda nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate ai fini IVA, Irpef ed Irap, con il quale erano disconosciute le spese di sponsorizzazione sostenute a favore di un ente sportivo dilettantistico.
Il ricorso è stato accolto in CTP (Commissione Tributaria Provinciale) ma respinto in grado successivo, posto che i Giudici accoglievano l’appello di Agenzia delle Entrate sostenendo l’indeducibilità dei costi per difetto dei requisiti di inerenza e congruità. Avverso la decisione della CTR (Commissione Tributaria Regionale) la società sponsorizzante proponeva ricorso per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR nel punto in cui i giudici di merito ha disconosciuto la deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza con l’attività dell’impresa. Invero, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo ed ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della società contribuente, con compensazione delle spese processuali.
Nella fattispecie de qua, l’Ufficio accertatore non ha messo in discussione l’effettività del costo sostenuto per la sponsorizzazione o ne ha contestato la sua sovrafatturazione, ma ha valutato la sua inerenza e congruità con l’attività sponsorizzata.
A tal riguardo, il Collegio ha osservato che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione del predetto art. 90 comma 8 L. n. 289/2000 secondo cui “…il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni … costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917…”.
La citata disposizione ha introdotto a favore del soggetto erogante il corrispettivo una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
Sostanzialmente, con la pronuncia n. 8540/2020 per la prima volta la Corte – richiamando diversi suoi precedenti – ha introdotto una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese di sponsorizzazione, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che venga rispettato il limite quantitativo di spesa, che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor ed infine che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, senza che rilevino requisiti ulteriori.
Avv. Isabella Saponieri