#WeeklyUpdates | Curatore speciale per i minori: disciplina e necessità di integrazione normativa
Normativa di riferimento: L. 184/1983; L. 149/2001; Art. 78 c.p.c.; Convenzione Europea sui diritti del fanciullo del 1996 ratificata con L. 77/2003; Convenzione di New York del 20 Novembre 1989.
L’intera disciplina attinente al diritto di famiglia e alla tutela dei minori è improntata sul principio del best interest of the child, che – per come si desume facilmente dalla sua immediata traduzione – pone il minore al centro dell’intera disciplina sostanziale e processuale.
Il minore è visto come soggetto portatore di interessi: infatti, il diritto internazionale – in particolare, la Convenzione di New York del 1989 e la Convenzione di Strasbrugo del 1996 – riconosce il minore quale autonomo soggetto di diritto.
L’art. 9 della Convenzione di Strasburgo recita espressamente: “Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.”
I soggetti incaricati della tutela del minore sono di norma i genitori cioè chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Infatti, ai sensi dell’art. 320 c.c. “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.”.
Tuttavia, il nostro ordinamento ha previsto degli istituti che sopperiscano alla figura dei genitori qualora gli stessi siano impossibilitati a svolgere i loro doveri giuridici nei confronti della prole.
All’uopo, la legge ha istituito, in primo luogo, la figura del tutore. Il tutore, a norma degli artt. 343 e ss. c.c., è la persona nominata dal Giudice Tutelare e chiamata a prendersi cura del minore rappresentandolo e amministrandogli i beni in tutti quei casi in cui entrambi i genitori siano morti o qualora, per altre ragioni (e.s. sospensione, limitazione o decadenza), non possano esercitare quella che un tempo veniva definita “patria potestà” e oggi responsabilità genitoriale.
Diversa è, invece, la figura di recente introduzione nel diritto minorile del curatore speciale per i minori.
La figura del curatore speciale è in realtà istituita all’art. 78 c.p.c. il quale postula che “Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante.”
In ambito minorile, la figura del curator ad acta agisce in sostituzione e nell’interesse del minore in casi ben specifici: per ragioni di urgenza, in caso di assenza e/o impossibilità momentanea di chi ne ha la rappresentanza o in caso di conflitti di interesse sorti tra costoro e il minore stesso.
In termini più semplicistici si potrebbe definire come colui che rappresenta il minore nel contraddittorio con i genitori.
In particolare, tale istituto sta divenendo più frequente nell’ultimo decennio, in quanto si è ritenuto necessario rafforzare la rappresentanza del minore innanzi la giurisdizione ordinaria soprattutto in quei giudizi di separazione e divorzio caratterizzati da elevata conflittualità. In questi casi, in effetti, spesso si manifesta un conflitto concreto di interessi fra il minore e i propri genitori, coloro i quali appunto lo rappresentano e ne hanno la tutela ex lege.
La figura del curatore speciale del minore, oggi in forte espansione, è quindi stata introdotta con la legge n. 149/2001la quale, in via principale, ha disposto l’assistenza legale del minore dinanzi il Tribunale per i Minorenni nei procedimenti de potestate ex art. 37 L. 149/01 e nelle procedure di adottabilità ex art 10 L. 149/01): tali disposizioni processuali di tale legge sono entrate in vigore il 01.07.2007 (Cfr. Corte costituzionale, sent. 1/2002).
In che occasioni viene nominato?
La legge ne prevede la nomina in casi specifici, ad esempio ai sensi dell’art. 320, co VI, c.c. qualora sorga un conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà. Ancora, la nomina è prevista nelle ipotesi di cui all’art. 244, IV co, c.c. ovvero nell’azione di disconoscimento la quale può essere promossa dal curatore speciale in favore del minore.
Più dettagliatamente, la figura del curatore speciale del minore si è consolida, come anticipato, con l’entrata in vigore della L. 149/2001 che ha disciplinato la difesa tecnica del minore nei procedimenti de potestate e in quelli relativi allo status di adottabilità.
Come viene nominato?
Il curatore viene nominato d’ufficio dal Tribunale oppure su richiesta del PM; di norma trattasi di un avvocato il quale può stare in giudizio anche ai sensi dell’art. 83 c.p.c.
Funzioni
Sui compiti e le caratteristiche di questo privilegiato ufficio non vi sono norme specifiche ma gli enti di categoria hanno previsto delle linee guida atte a regolarizzare la figura e i doveri del curatore dei minori.
Le linee guida U.N.C.M. del 2009 aggiornate al 2012, definiscono il curatore quale “indefettibile strumento per la valorizzazione della posizione sostanziale e processuale del minore”.
Ebbene, il curatore non deve limitarsi a rappresentare la volontà del minore e a sostituirvisi nel processo ma ha l’obbligo giuridico di perseguire il preminente interesse dello stesso. Si sa, il minore è reputato privo di capacità di agire fino al compimento dei 18 anni, onde per cui lo si ritiene in pratica incapace di tutelare coscientemente i propri interessi personali: a tale proposito, interviene il curatore che pone in essere tutti i provvedimenti idonei alla tutela dello stesso.
Formazione nulla e insoddisfacente?
Tali precitate linee guida, di cui si auspica la condivisione nella stragrande maggioranza dei tribunali, prevedono in via principale una formazione specifica e qualificata dei curatori mediante un aggiornamento formativo continuo e costante. Ciò che, però, è ritenuto di fondamentale importanza è rinvenire una reale motivazione nel rivestimento dell’incarico al fine di poter porre in essere un’ottima valutazione del best interest of the child, attualizzando in particolare quello che è il principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento che lo vedono protagonista.
È idea ormai diffusa e condivisa che il compito di curatore speciale del minore debba essere rivestito dall’Avvocato: la funzione di avvocato del minore e di curatore speciale risultano dunque figure distinte ma riunite in un’unica persona per garantire al minore un’unica figura specializzata in grado di informarlo, ascoltarlo e recepire la propria opinione, al fine di rappresentarlo e tutelarlo nel migliore dei modi.
L’avvocato curatore deve appurarsi di non avere incompatibilità con l’incarico e, nello svolgimento della sua funzione, deve intrattenere rapporti di collaborazione e lealtà con tutti gli altri professionisti che si occupano del minore (mediante, ad esempio, richieste informative ai tutori o a chi se ne prende cura; collaborando con gli altri eventuali curatori nominati nei differenti procedimenti).
Egli si costituisce in giudizio in proprio ex art 86 c.p.c. o nominando un difensore e deve organizzare colloqui conoscitivi nel rispetto del minore soprattutto se infradodicenne, dandogli informazioni relative al proprio ruolo e alle procedure incardinate nei suoi confronti. Inoltre, in ipotesi di affidamento a rischio è obbligato moralmente a mantenere la segretezza delle informazioni allo stesso relative e tutela, altresì, la sua persona mediante l’anonimato tranne per smentire o rettificare notizie di rilevante importanza.
In linea generale, i compiti cui il curatore è chiamato a svolgere possono essere desunti dall’art.10 della Convenzione di Strasburgo:
“Nei procedimenti dinanzi ad un’autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l’opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
c) rendersi edotto dell’opinione del minore e portarla a conoscenza dell’autorità giudiziaria.”
Il ruolo del curatore è, pertanto, quello di rappresentare nel giudizio gli interessi morali e materiali del minore: perciò, dopo la nomina, egli riveste la figura di parte necessaria in ogni fase e grado del giudizio.
Proprio per tutte queste motivazioni, la nomina di curatore dovrebbe presupporre una specializzazione dell’avvocato nella materia, che vada a coinvolgere le fattispecie legate al diritto di famiglia e quello minorile.
A tale fine, ogni Consiglio dell’Ordine Forense dovrebbe essere chiamato a predisporre un regolamento nel rispetto di un protocollo nazionale e unitario che stabilisca i requisiti che i propri iscritti devono avere per poter essere inseriti in un apposito albo da mettere a disposizione dell’A.G.
Ancora oggi, la prassi in materia nei nostri tribunali è pressoché assente non si sa per indifferenza degli organi giudicanti o per un retaggio radicato nelle nostre aule di giustizia. Pertanto, ad oggi, allorquando vi sia la necessità di nominare un curatore, i nostri giudici si limitano a nominare un Avvocato in difetto di qualsivoglia requisito di formazione o specializzazione e in spregio, a questo punto, di qualsiasi diritto o principio posto dall’ordinamento a tutela dei diritti del minore.
Vi è la necessità di un radicale intervento normativo che stabilisca, definitivamente, i requisiti e le modalità di nomina del curatore speciale che non può e non deve essere lasciata alla discrezionalità del Consiglio dell’Ordine Forense o del Tribunale, in modo tale da garantire sull’intero territorio nazionale chiarezza e conformità nel rispetto del principi costituzionali ma, soprattutto, nel preminente interesse del minore.
Dott.ssa Martina Vetere
Dott.ssa Marilena Forte