#WeeklyUpdates | Ricorsi CEDU, tipologie, disciplina e motivi di irricevibilità
In ambito comunitario è prevista dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo un’Autorità Giudicante: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, meglio abbreviata come C.E.D.U.
Tale organo si può adire tramite due tipi di ricorsi: a) ricorsi interstatali; b) ricorsi individuali.
Quanto alla prima tipologia di ricorsi bisogna rifarsi al contenuto dell’art. 33 della CEDU secondo cui “ogni altra parte contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un’Alta Parte contraente”. Ne consegue che il ricorso interstatale – per sua natura – è proposto da uno degli Stati firmatari della CEDU che abbia intenzione di denunciare un altro Stato firmatario per la violazione dei principi contenuti nella Convenzione.
Per ciò che concerne la presente disamina, invece, la normativa di riferimento per i ricorsi individuali si trova all’articolo seguente, ovvero all’art. 34 CEDU. Tale norma dispone che “la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Inoltre, le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto”.
Si precisa, però, che la Corte può occuparsi solo di doglianze relative ai diritti elencati nella CEDU.
I diritti, a tal proposito, sono sintetizzati all’interno del Titolo I della Convenzione, ovvero:
– il diritto alla vita;
– il divieto di tortura;
– il divieto di schiavitù e dei lavori forzati;
– il diritto alla libertà e alla sicurezza;
– il diritto ad un equo processo;
– il principio del nullum crimen sine lege;
– il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione;
– il diritto di sposarsi;
– il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale;
– il divieto di discriminazione;
– il divieto di abuso dei diritti.
Inoltre, la Corte non svolge il ruolo di giudice di appello: pertanto essa non ha il potere di annullare o modificare le decisioni assunte dall’Autorità Giudiziaria nazionale, né tantomeno ha facoltà di intervenire direttamente presso l’Autorità nazionale per censurarne il comportamento o sanzionarla.
Procediamo ad analizzare ora, nello specifico, la procedura riservata al ricorso individuale.
Il formulario di ricorso , predisposto dalla stessa Corte e disponibile nel suo sito istituzionale, deve essere scaricato, compilato in tutte le sue parti ed inviato presso la Cancelleria tramite posta raccomandata e a mezzo pec, pena l’inammissibilità con un provvedimento di natura puramente amministrativa.
Come avviene nell’ordinamento statale, anche dinanzi la Corte Europea esistono varie tipologie di competenza: a) ratione materiae; b) ratione personae; c) ratione loci ed infine, ratione temporis.
In sostanza, la competenza si radica in virtù della materia oggetto del ricorso, relativamente alla persona del convenuto (se sia lo Stato e non già una persona fisica e/o giuridica); con la ratione loci, invece, si richiede che la violazione denunciata abbia avuto luogo all’interno di un territorio che si trovi sotto la giurisdizione dello Stato convenuto ; la ratione temporis, in ultimo, prevede che la violazione si sia verificata in un momento – e quindi in un tempo – in cui lo Stato era formalmente obbligato al rispetto della Convenzione, ossia successivamente alla ratifica di questa da parte dello stesso.
L’attuale art. 35 CEDU contempla una serie di condizioni di ricevibilità dei ricorsi, modificato dapprima con il Protocollo n. 14 e, successivamente, oggetto di ulteriore revisione da parte del recente Protocollo n. 15 (non ancora in vigore).
Tra le condizioni di ricevibilità più importanti vanno annoverate certamente quelle relative:
a) alla necessità di previo esperimento delle vie di ricorso interne;
b) al rispetto del termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva (termine che sarà ridotto a 4 mesi dopo le modifiche apportate con il Protocollo n. 15);
c) quella relativa alla compatibilità del ricorso con le disposizioni della Convenzione;
d) quella relativa all’assenza di manifesta infondatezza del ricorso;
e) quella, infine, introdotta con il Protocollo n. 14 relativa, al pregiudizio importante.
Le suddette condizioni hanno, inoltre, carattere cumulativo: ne deriva, pertanto, che il mancato verificarsi di una sola di esse determinerà l’irricevibilità del ricorso.
Quanto al requisito di cui al punto b), occorre precisare che ai sensi del nuovo art. 47 del Regolamento di procedura della Corte europea, in vigore dal 1° gennaio 2014, “il termine semestrale per l’introduzione di un ricorso, di cui all’art. 35, par. 1, CEDU, decorre dalla data in cui il formulario, debitamente compilato secondo le regole fissate dal medesimo articolo, è inviato a mezzo posta”.
Non è dunque più possibile, ai fini dell’interruzione del termine dei sei mesi, inviare la c.d. lettera di denuncia.
Un altro aspetto rilevante è che non si applica la sospensione feriale dei termini.
In altre parole, poniamo che la sentenza definitiva sia datata 20 marzo 2015, il termine ultimo per presentare ricorso dinnanzi alla Corte EDU sarà il prossimo 20 settembre – e non il 16 settembre (come se considerassimo 180 giorni) o ancora il 21 ottobre (termine scaturente dall’applicazione della sospensione per il periodo delle ferie giudiziarie) – , in quanto la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno non opera nel computo del termine semestrale.
Come la Corte ha avuto modo più volte di ribadire infatti “né la Convenzione né il regolamento di procedura della Corte prevedono una tale sospensione “ (vedi, A.L.M. c. Italia, sent. 28 luglio 1999, § 19).
A questo punto sorge spontaneo capire cosa accadrebbe se il giorno di scadenza fosse festivo: la scadenza è prorogata – di diritto – fino al giorno seguente non festivo.
Quanto al dies a quo, il termine dei sei mesi varia se ci sono rimedi interni o meno da parte dello Stato convenuto relativi alle doglianze sollevate dal privato.
Se sono previsti rimedi interni, generalmente il termine viene calcolato a partire dal momento della effettiva conoscenza – da parte del ricorrente – del testo della decisione definitiva, resa al termine della regolare procedura di esaurimento delle vie di ricorso interne.
La data varia a seconda delle regole dell’ordinamento interno: vale a dire che nell’ipotesi in cui sia prevista la notifica d’ufficio della decisione, il termine decorre dalla data di comunicazione alla parte. Se, invece, non è prevista la notifica d’ufficio il termine decorre dal momento in cui la decisione è effettivamente accessibile al ricorrente che deve, pertanto, farsi parte diligente al fine di ottenerne copia.
Al contrario, nelle ipotesi in cui lo Stato convenuto non preveda ricorsi interni, effettivi ed adeguati, relativamente a una determinata doglianza sollevata nel ricorso, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data dei fatti o delle misure oggetto del ricorso ovvero dalla data in cui il ricorrente ne abbia subito le conseguenze pregiudizievoli.
Ma il pregiudizio, giova precisare, non deriva soltanto da un provvedimento o atto emanato dallo Stato di natura personale, può, altrettanto, trattarsi di una violazione derivante da una disposizione legislativa: il dies a quo di riferimento decorre dalla data di entrata in vigore della stessa ne consegue.
Un ultimo aspetto è che la presunta violazione abbia i caratteri della “situazione continua”.
Per situazione continua si intende quella in cui l’individuo è sottoposto ad una limitazione continuata dei propri diritti riconosciuti dalla CEDU: sul punto, la Corte ha considerato come “continua la situazione determinata dall’esistenza di una legge che puniva la pratica dell’omosessualità” (cfr. Dudgeon c. Regno Unito, sent. 22 ottobre 1981, § 41).
Il termine di sei mesi non inizia a decorrere fin quando questa situazione si protrae nel tempo.
Un altro requisito sul quale vale la pena soffermarsi ed essere precisi è il requisito dell’assenza di manifesta infondatezza del ricorso.
Si tratta, per tutta evidenza, di una condizione che investe il merito del ricorso, nel senso che i ricorsi alla Corte europea per essere accolti debbono presentare un fumus boni juris, cioè una seria parvenza di fondamento.
In altre parole, il ricorso è infondato se non lasci ravvisare alcuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla Corte: ad esempio per assenza di qualsiasi arbitrarietà o iniquità e/o per assenza di sproporzione tra scopi e mezzi.
In tal caso, il ricorso è suscettibile di essere immediatamente dichiarato irricevibile dal giudice unico.
Vi sono poi altre condizioni di ricevibilità dei ricorsi, di minore importanza e di scarsa applicazione nella pratica: si tratta delle ipotesi di ricorso abusivo, di ricorso anonimo o del ricorso identico ad uno già esaminato o già sottoposto ad altra istanza internazionale.
Il ricorso è abusivo, ossia azionato dal ricorrente in modo pregiudizievole, al di fuori della sua finalità, tra cui:
- se fondato deliberatamente su fatti inventati o falsamente provati;
- se utilizza un linguaggio vessatorio, oltraggioso, minaccioso o provocatorio nei confronti dello Stato convenuto, della Corte, dei giudici o della Cancelleria;
- se si pone in contrasto e in violazione intenzionale dell’obbligo di riservatezza assunto dal ricorrente nell’ambito delle negoziazioni nel corso della composizione amichevole tra la parte e lo Stato convenuto.
Il ricorso anonimo, invece, si ha quando non si è specificato colui che lamenta la violazione della Convenzione: la ratio risiede nella necessità di conoscere i fatti di causa.
Ed infine, il ricorso identico: in particolare, il concetto di identità si riferisce allo stesso tempo sia alle parti e sia ai motivi, i quali non vanno intesi come mezzi di fatto e di diritto allegati – ossia alla qualificazione giuridica della domanda – ma piuttosto ai fatti storici che fondano la violazione del diritto invocato e che sono posti a fondamento del ricorso.
Sull’ultimo presupposto, ovvero il pregiudizio importante, occorre meglio definirne il contenuto.
Questa nuova condizione richiede che il ricorrente abbia subito un pregiudizio importante come conseguenza della violazione lamentata. Tale criterio – ispirato al principio de minimis non curat praetor – ha come elemento essenziale e centrale, dunque, il “pregiudizio importante”, verificato caso per caso.
A tal fine, la Corte Europea tiene conto sia della percezione soggettiva del ricorrente che delle conseguenze obiettive della violazione e, in particolare, del pregiudizio patrimoniale.
Si incontrano due limiti come previsto dallo stesso art. 35, comma 3, lett. b) CEDU, ovvero quando “il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito” e “a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”.
Ebbene, a questo punto è lapalissiana l’importanza della CEDU nel contesto internazionale che consiste, dunque, nella salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in Europa.
Ma la sua importanza va ben oltre!
La stessa è altrettanto, considerata uno strumento fondamentale per garantire la pace, la democrazia e lo Stato di diritto in Europa, nonché utile a tutti quei Paesi che si erano lasciati alle spalle regimi dittatoriali e totalitari.
Dott.ssa Paola Blaiotta