#WeeklyUpdates | La riforma del processo civile
Legge n. 206 del 26 Novembre 2021 – Legge di delega per riforma del Processo Civile.
Per come previsto dalla legge di delegazione all’esecutivo, rubricata per come sopra, la riforma del processo civile deve avvenire all’insegna di taluni parametri, quali la speditezza, la celerità e la certezza processuale, il tutto di concerto con una spinta maggiore verso un procedimento ancora più incardinato in modalità telematiche e/o da remoto.
Nei paragrafi che seguono verranno analizzati i principali temi toccati dalla riforma.
Procedimento Civile di Primo Grado: Tribunale Monocratico e Giudice di Pace
Per ciò che concerne il giudizio dinnanzi il tribunale di primo grado, la riforma si pone il limpido obiettivo di una “celere risoluzione”, elemento palesemente mancante all’interno di un sistema assai “giudiziale” quale si appalesa quello italiano.
Per principiare, nel contenuto dell’atto di citazione la parte attrice è onerata dall’esporre immantinente i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, indicando anche i mezzi di prova dei quali intende valersi e dei documenti che intende offrire. Di contro, la parte convenuta, nella propria comparsa di risposta risulta onerata dal proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti, indicando mezzi di prova e documenti. Ne discende, dunque, una rotta verso una completezza totale degli atti processuali introduttivi del giudizio.
Alla prima udienza le parti devono presentarsi personalmente per l’esperimento del tentativo di conciliazione Il giudice, altresì, deve predisporre una programmazione del processo, fissando la seconda udienza entro 90 giorni.
Tuttavia, in questa sede, la modificazione più rilevante concerne le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Ai sensi del precedente art. 190 c.p.c. le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. A mezzo della riforma, tali termini processuali mutano (da 60 gg a 30 gg per le comparse; da 20 gg a 15 gg per le memorie).
Sempre nell’ottica di semplificazione del processo, si è inteso uniformare il procedimento dinnanzi al giudice di pace al Giudizio monocratico del Tribunale, senza, peraltro, escludere un uso esclusivo dei mezzi informatici e telematici, nonché una riqualificazione della competenza del giudice di pace stesso. Per tutti i procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Impugnazioni
In questa sede si tratterà unicamente del termine per la notificazione dell’impugnazione, in quanto punto di maggiore rilevanza per il processo impugnatorio. La riforma prevede che i termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. decorrano dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica. In tal modo, la decorrenza del termine è parificata per ambo le parti. Giudizio in Cassazione:
Per ciò che ha ad oggetto il procedimento dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione, il primo punto di novità si appalesa, certamente, nel superamento della cd. “sezione filtro”. A mezzo della novella, ogni sezione della Corte, a cui sarà direttamente demandata la trattazione della causa, sarà privilegiata del potere di filtro sulla accoglibilità e fondatezza, almeno in prima analisi, dei ricorsi instaurandi il giudizio.
In via successiva, attenzione, seppure sommaria, merita il cd. “rinvio pregiudiziale in Cassazione”: il giudice, in via diretta, potrà investire la Suprema Corte delle questioni di mero diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi problematicità sotto il profilo ermeneutico.
Tribunale della Famiglia e Giudizio di Esecuzione:
Venendo adesso alla vera novità introdotta dalla riforma appena passata in disamina, il tribunale della Famiglia rappresenta un nuovo modo di “intendere e volere” i processi familiari, personali, dei minori; idea, questa, di probabile ispirazione statunitense. Accodandosi alla prospettiva adottata dal legislatore, è di nuova istituzione un “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” con competenza nelle cause che attualmente sono ripartite tra tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni. Tale nuova istituzione, peraltro regolata e condotta a mezzo di apposito rito, all’uopo costituito, avrà quale unico obiettivo quello di far confluire la tanto sperata “celerità processuale” con la tutela di soggetti, diritti e posizioni particolarmente a cuore al legislatore. Non ci resta che attendere la definitiva “messa in marcia” di questa nuova “sacra istituzione giurisdizionale”.
Per concludere la disamina dei punti cardine della riforma processualcivilistica, breve attenzione merita il processo esecutivo. A mezzo dei cambiamenti legislativi predisposti, anzitutto, si avrà come superato il tanto aborrito iter di apposizione, sugli atti processuali, della formula esecutiva, potendo, infatti, i titoli per l’esecuzione forzata, essere prodotti in copia, semplicemente attestandone la conformità al documento originale. Basterà attestare e non più aspettare.
Dott. Giuseppe Bellintani