Profili processual-civilistici della Riforma Cartabia: principali novità e date di entrata in vigore
Il D.Lgs. n. 149 del 2022, attuativo della Riforma Cartabia, in tema di processo civile ha introdotto disposizioni finalizzate allo snellimento e la semplificazione dei riti, intervenendo significativamente sul codice di procedura civile, sulle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sulle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e su quelle del codice civile.
Per quanto riguarda le novità principali della precitata modifica legislativa, in primis, vengono incentivati gli strumenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché confermate le udienze da remoto e la trattazione scritta come forme principali dello svolgimento del processo (ma anche della mediazione e della negoziazione assistita), tutto ciò in continuità con quanto previsto dai provvedimenti emanati negli scorsi anni per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19: infatti, non a caso, questo gruppo di norme è entrato in vigore il 1 gennaio 2023.
In secondo luogo, il D.Lgs. citato interviene modificando la disciplina dei registri di cancelleria per adeguare la normativa esistente al fascicolo telematico, ed interviene altresì su quella relativa al deposito di atti, il che avverrà solo telematicamente.
Gli ulteriori punti salienti della riforma volti a rendere più efficiente ed effettiva, nonché pronta e veloce, la tutela giurisdizionale, sono i seguenti:
- Affermazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti;
- Ampliamento della competenza del giudice di pace ed estensione della normativa sul processo telematico;
- Prevalenza del rito semplificato di cognizione ai casi di connessione;
- Incentivazione anche per il giudice, al rispetto dei termini processuali, con riferimento al nuovo calendario delle udienze;
- Snellimento del processo ordinario di cognizione con eliminazione di fasi superflue e accelerazione di termini per il deposito di atti;
- Per le impugnazioni di primo e secondo grado, revisione dell’attuale disciplina dei “filtri”:
- in appello: rivalutazione della figura del consigliere istruttore e devoluzione, in capo allo stesso, di ampi poteri di direzione del procedimento;
- per il giudizio in Cassazione: modifiche volte a rendere più celere, rispetto all’ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; introduzione dell’istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione;
- incentivazione della mediazione e della negoziazione assistita;
- snellimento delle attività procedurali per la velocizzazione della fase di esecuzione, fra l’altro, attraverso la modificata la disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato; introduzione dell’istituto della vendita diretta;
- con riferimento ai procedimenti speciali, numerose modifiche sono apportate al Titolo VIII, relativo all’arbitrato, disciplinando la traslatio iudicii, rafforzando il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuendo agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari;
- interventi sul processo del lavoro, anche qui, volti a rendere più veloce il procedimento e certa la tutela, con la previsione di filtri per arginare impugnazioni irricevibili e una corsia preferenziale per le cause in materia di licenziamento, con dimezzamento dei termini per il deposito di atti e definizione del giudizio,
- rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie: viene anche prevista la creazione di un apposito Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
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Più specificatamente, le novità introdotte dalla riforma possono essere così schematizzate:
MEDIAZIONE: modifiche in vigore dal 30.06.2023
- tentativo obbligatorio di mediazione esteso alle controversie che investono rapporti di durata;
- attuazione dei principi delle legge delega sulla mediazione demandata dal giudice;
- rinnovazione della disciplina in tema di formazione dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA:
- nel procedimento di negoziazione assistita, possibile esperimento di un’istruttoria stragiudiziale (30.06.23);
- estensione della negoziazione assistita alle cause lavoristiche (30.06.23);
- possibilità di regolare con la negoziazione l’affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (22.06.23);
ARBITRATO: (per i procedimenti avviati dopo il 30.06)
- potere degli arbitri di concedere misure cautelari nel caso di espressa volontà delle parti in tal senso, mantenendo, per tali casi, in capo al Giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri;
- risistemazione dell’arbitrato societario: le cui disposizioni, tra l’altro, si trovano nel c.p.c.;
- rafforzamento delle garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri;
PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE: (in vigore dal 30.06.23)
- Modifica del contenuto degli atti introduttivi: in ossequio al principio di sinteticità degli atti, questi vanno redatti in modo chiaro e sintetico. Inoltre abbiamo delle modifiche concernenti:
1. art. 163 “forma della domanda”: comma 3-bis dispone che, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, bisogna indicare nella citazione l’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
2. costituzione del convenuto: il convenuto deve essere invitato a costituirsi non più nel termine di venti (ovvero 10gg. in caso di abbreviazione dei termini) bensì in quello di 70 giorni prima dell’udienza indicata depositando la comparsa, la copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offre in comunicazione (così da consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione tramite la piena definizione del thema decidendum ac probandum); scaduto il termine per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore deve procedere nei 15gg. successivi a tutte le verifiche d’ufficio funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio.
3. costituzione dell’attore: entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio depositando la nota di iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione.
4. obbligatorietà della difesa tecnica: in tutti i giudizi davanti al tribunale, eccezion fatta per i casi di difesa personale della parte o previsti da leggi speciali; la suddetta obbligatorietà va indicata altresì nell’ “avvertimento” al convenuto.
5. termini a comparire: tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 120 giorni, al fine di consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione.
- Concentrazione della fase introduttiva e ruolo potenziato della prima udienza di comparizione, nella quale la causa dovrà arrivare già definita nelle domande/eccezioni e nelle prove (thema decidendum e thema probandum):
Più specificatamente, dopo la costituzione del convenuto, ma sempre anteriormente all’udienza, deve avvenire anche lo scambio delle memorie integrative tra le parti (ora “di cui all’art. 171-ter c.p.c.”, da depositare almeno 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza di cui all’art.183 c.p.c., ossia, quella di prima comparizione).
- Obbligo di definire il calendario del processo nella prima udienza: all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. (previo interrogatorio libero delle parti ed esperimento del tentativo di conciliazione), il Giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse.
- Decorrenza di un termine massimo di 90 giorni tra la prima udienza (ex art. 183 c.p.c.) e l’udienza di assunzione dei mezzi di prova
N.B. Viene abrogato l’art. 184 c.p.c. in quanto non più compatibile con la lettera del 183 c.p.c., in virtù del quale: “il Giudice provvede in udienza sulle richiesta istruttorie con facoltà di riservare ad un momento successivo fuori udienza la decisione sui mezzi di prova, con scioglimento della riserva entro i successivi 30 giorni”.
Esaurita l’istruzione, il Giudice rimette la causa al collegio.
- Soppressione dell’udienza del giuramento del C.T.U.: infatti, il Giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il suddetto giuramento di rito.
- Incentivazione del telematico: viene infatti prevista la possibilità di sostituire l’udienza, anche se precedentemente fissata, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; inoltre, è possibile disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli art. 127 –bis e 127 –ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritti. (In vigore dal 1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d’appello, Cassazione e Giudice di Pace, Tribunale Sup. Acque Pubbliche)
- Sostituzione dell’udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte, infatti, dopo gli scritti difensivi finali, la causa viene trattenuta in decisione ed il collegio deposita la sentenza nei 60 giorni successivi all’udienza di cui all’art. 189 c.p.c. (rimessione causa al collegio)
- Semplificazione della fase decisoria, con previsione di termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso dalla rimessione della causa in decisione; nello specifico, per le cause in cui il Giudice giudica in composizione collegiale è previsto che sia fissata l’udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione, con concessione alle parti di tre termini:
1. per la precisazione delle conclusioni (non superiore a 60g.)
2. per il deposito della conclusionali (non superiore a 30g.)
3. per il deposito delle memorie di replica (non superiore a 15g.)
- Possibilità per il giudice di proporre alle parti una soluzione conciliativa fino a che la causa non viene rimessa in decisione: in altre parole, il tentativo di conciliazione può essere esperito fino al momento in cui il Giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.
- Possibilità che il giudice pronunci un provvedimento provvisorio (reclamabile) ma con efficacia esecutiva, (nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del Tribunale) ossia:
1. ordinanza provvisoria di accoglimento della domanda, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.
2. ordinanza provvisoria di rigetto quando la domanda è manifestamente infondata o manchino dei requisiti.
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE:
- Ridenominato “procedimento semplificato di cognizione”, il campo di applicazione del rito è esteso considerevolmente in determinate ipotesi (fatti di causa non controversi, istruzione basata su prova documentale o di pronta soluzione, senza profili di complessità), oltre al fatto che, in caso di connessione tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale, nella trattazione e decisione prevale il primo rito, salvo che non si tratti di cause di lavoro o previdenza.
N.B. Rilevano in questo contesto gli articoli da 281-decies a 281-terdecies.
APPELLO: modifiche applicabili alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023
- Reinserimento della figura del “consigliere istruttore”, infatti, solo la fase decisoria rimane riservata al collegio.
- Impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando la principale è dichiarata improcedibile (non solo inammissibile)
- Superamento della disciplina del cd. “filtro”: per l’ipotesi in cui l’impugnazione sia inammissibile o manifestamente infondata viene introdotto un modulo decisorio semplificato, infatti, “il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’art. 350-bis”
- Modifica della disciplina della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata (possibilità di sospensione): l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza può essere riproposta in un secondo momento
- Assunzione della decisione di manifesta infondatezza a seguito di trattazione orale, con sentenza succintamente motivata, anche con rinvio a precedenti conformi
Limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado al solo caso di violazione del contraddittorio
Modifica del contenuto degli atti introduttivi: in ossequio al principio di sinteticità degli atti, questi vanno redatti in modo chiaro e sintetico. Inoltre abbiamo delle modifiche concernenti:1. art. 163 “forma della domanda”: comma 3-bis dispone che, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, bisogna indicare nella citazione l’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.2. costituzione del convenuto: il convenuto deve essere invitato a costituirsi non più nel termine di venti (ovvero 10gg. in caso di abbreviazione dei termini) bensì in quello di 70 giorni prima dell’udienza indicata depositando la comparsa, la copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offre in comunicazione (così da consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione tramite la piena definizione del thema decidendum ac probandum); scaduto il termine per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore deve procedere nei 15gg. successivi a tutte le verifiche d’ufficio funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio.3. costituzione dell’attore: entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio depositando la nota di iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione.4. obbligatorietà della difesa tecnica: in tutti i giudizi davanti al tribunale, eccezion fatta per i casi di difesa personale della parte o previsti da leggi speciali; la suddetta obbligatorietà va indicata altresì nell’ “avvertimento” al convenuto. 5. termini a comparire: tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 120 giorni, al fine di consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione.Concentrazione della fase introduttiva e ruolo potenziato della prima udienza di comparizione, nella quale la causa dovrà arrivare già definita nelle domande/eccezioni e nelle prove (thema decidendum e thema probandum):Più specificatamente, dopo la costituzione del convenuto, ma sempre anteriormente all’udienza, deve avvenire anche lo scambio delle memorie integrative tra le parti (ora “di cui all’art. 171-ter c.p.c.”, da depositare almeno 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza di cui all’art.183 c.p.c., ossia, quella di prima comparizione). Obbligo di definire il calendario del processo nella prima udienza: all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. (previo interrogatorio libero delle parti ed esperimento del tentativo di conciliazione), il Giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. Decorrenza di un termine massimo di 90 giorni tra la prima udienza (ex art. 183 c.p.c.) e l’udienza di assunzione dei mezzi di provaN.B. Viene abrogato l’art. 184 c.p.c. in quanto non più compatibile con la lettera del 183 c.p.c., in virtù del quale: “il Giudice provvede in udienza sulle richiesta istruttorie con facoltà di riservare ad un momento successivo fuori udienza la decisione sui mezzi di prova, con scioglimento della riserva entro i successivi 30 giorni”.Esaurita l’istruzione, il Giudice rimette la causa al collegio. Soppressione dell’udienza del giuramento del C.T.U.: infatti, il Giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il suddetto giuramento di rito. Incentivazione del telematico: viene infatti prevista la possibilità di sostituire l’udienza, anche se precedentemente fissata, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; inoltre, è possibile disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli art. 127 –bis e 127 –ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritti. (In vigore dal 1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d’appello, Cassazione e Giudice di Pace, Tribunale Sup. Acque Pubbliche) Sostituzione dell’udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte, infatti, dopo gli scritti difensivi finali, la causa viene trattenuta in decisione ed il collegio deposita la sentenza nei 60 giorni successivi all’udienza di cui all’art. 189 c.p.c. (rimessione causa al collegio) Semplificazione della fase decisoria, con previsione di termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso dalla rimessione della causa in decisione; nello specifico, per le cause in cui il Giudice giudica in composizione collegiale è previsto che sia fissata l’udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione, con concessione alle parti di tre termini:1. per la precisazione delle conclusioni (non superiore a 60g.)2. per il deposito della conclusionali (non superiore a 30g.)3. per il deposito delle memorie di replica (non superiore a 15g.) Possibilità per il giudice di proporre alle parti una soluzione conciliativa fino a che la causa non viene rimessa in decisione: in altre parole, il tentativo di conciliazione può essere esperito fino al momento in cui il Giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione. Possibilità che il giudice pronunci un provvedimento provvisorio (reclamabile) ma con efficacia esecutiva, (nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del Tribunale) ossia:1. ordinanza provvisoria di accoglimento della domanda, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.2. ordinanza provvisoria di rigetto quando la domanda è manifestamente infondata o manchino dei requisiti. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE:Ridenominato “procedimento semplificato di cognizione”, il campo di applicazione del rito è esteso considerevolmente in determinate ipotesi (fatti di causa non controversi, istruzione basata su prova documentale o di pronta soluzione, senza profili di complessità), oltre al fatto che, in caso di connessione tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale, nella trattazione e decisione prevale il primo rito, salvo che non si tratti di cause di lavoro o previdenza.N.B. Rilevano in questo contesto gli articoli da 281-decies a 281-terdecies.APPELLO: modifiche applicabili alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023Reinserimento della figura del “consigliere istruttore”, infatti, solo la fase decisoria rimane riservata al collegio. Impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando la principale è dichiarata improcedibile (non solo inammissibile) Superamento della disciplina del cd. “filtro”: per l’ipotesi in cui l’impugnazione sia inammissibile o manifestamente infondata viene introdotto un modulo decisorio semplificato, infatti, “il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’art. 350-bis” Modifica della disciplina della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata (possibilità di sospensione): l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza può essere riproposta in un secondo momento Assunzione della decisione di manifesta infondatezza a seguito di trattazione orale, con sentenza succintamente motivata, anche con rinvio a precedenti conformi Limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado al solo caso di violazione del contraddittorio |
RICORSO IN CASSAZIONE:
- Maggiore celerità nella definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (riforma del cd. “filtro”) (per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023)
- Introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte del giudice del merito (per i procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023); la norma in discussione rappresenta una delle novità più importanti della riforma e stabilisce che il Giudice di merito può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale
REVOCAZIONE: modifiche concernenti i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023
- Introduzione di una nuova ipotesi di revocazione, per le sentenze il cui contenuto è stato dichiarato, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani o ad uno dei suoi Protocolli
- Legittimazione a proporre l’azione di revocazione anche al procuratore generale presso la Corte di Cassazione
PROCESSO ESECUTIVO: modifiche in vigore dal 30.06.2023
- Intervenuta abolizione della formula esecutiva: sostituzione del rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale
- Nel pignoramento, sospensione dei termini di efficacia dell’atto di precetto che consenta al creditore esecutante di predisporre un’istanza al presidente del Tribunale per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, nonché la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento
- Riduzione del termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale e accelerazione nella procedura di liberazione dell’immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore
- Riforma dell’istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista ( le cui funzioni sono state notevolmente ampliate, infatti, a questo viene affidato il potenziale svolgimento di tutta la fase della distribuzione del ricavato), nonchè introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata nel procedimento di espropriazione.
- Nell’esecuzione immobiliare il debitore può essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato
- Istituzione presso il Ministero della Giustizia della “Banca dati per le aste giudiziali”
PROCESSO DEL LAVORO: dal 30.06.23
- Unificazione del rito per l’impugnazione dei licenziamenti: Innanzitutto abbiamo l’abrogazione del rito Fornero, in secondo luogo viene prevista una accelerazione, ossia, la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria è attuata attraverso la riserva di particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze, così da evitare l’incremento delle domande cautelari proposte ante causam.
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: dal 30.06.23
- Riduzione delle ipotesi in cui il Tribunale decide in composizione collegiale
- Per quanto riguarda le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, adeguamento alla normativa europea nel campo del diritto internazionale privato
GIUDICE DI PACE: dal 30.06.23
- Aumentata la competenza del Giudice di Pace:
1. la competenza per valore del giudice di pace è stata elevata da 5 mila a 10 mila euro per le cause relative a beni mobili di valore e da 20 mila a 25 mila euro per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti.
2. Si applicano le regole del procedimento semplificato di cognizione: alla prima udienza, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, se non ritiene la causa matura per la decisione, procede all’istruttoria necessaria.
3. La domanda si propone con ricorso e non più con citazione
DIRITTO PROCESSUALE DELLA FAMIGLIA:
- Creazione di un procedimento unitario in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, valido per la generalità dei procedimenti contenziosi che abbiano ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie (dal 30.06); nello specifico, viene introdotto un rito unitario che ha comportato la trasposizione, all’interno dell’art. 473-bisc.p.c., delle disposizioni che recavano la disciplina della nomina del curatore speciale del minore.
N.B. Dall’ambito di applicazione del nuovo rito unificato esulano però tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali.
- Individuazione di un giudice unitario, dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili (cd. “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”) (Decorsi due anni dalla data della pubblicazione del Decreto Legislativo delegato in Gazzetta Ufficiale; le novità si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data)
- Modifiche relative ai mediatori familiari: presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari, la cui disciplina è contenuta nel nuovo Titolo II, Capo I-bis.
DIGITALIZZAZIONE: modifiche in vigore dal 1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d’appello, Cassazione 30 giugno 2023 per Giudice di Pace e Trib. Sup. Acque Pubbliche.
- Estensione e rafforzamento del processo civile telematico: obbligo di deposito in telematico di atti e documenti
- Possibilità, salva opposizione delle parti costituite, di tenere con collegamento audiovisivo a distanza o in trattazione scritta le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
NUOVI PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO:
- Previsione di principi quali la chiarezza e la sinteticità degli atti e dei provvedimenti del giudice, la proficua collaborazione tra le parti ed il giudice, la lealtà e la trasparenza che devono improntare il giusto processo, supportati da strumenti sanzionatori a disposizione del giudice (a favore della Cassa delle ammende).
UFFICIO PER IL PROCESSO:
- Già presente presso i Tribunali ordinari e le Corti di appello, l’UPP viene ora istituito anche presso la Corte di cassazione (viene creato altresì l’Ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di Cassazione). Valorizzazione dell’Ufficio come strumento atto a garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Dott.ssa Giovanna Vetere