L’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB non è idoneo a dimostrare l’esistenza del contratto di cessione di crediti e/o di rapporti giuridici: il Tribunale di Paola dichiara il ricorso inammissibile
Con decreto di inammissibilità N. 1310/2023 del 14/09/23, il Tribunale ordinario di Paola – Sezione Civile nella persona del Giudice Dott. Luigi Varrecchione, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex artt. 481, 487 c.c. e 749 c.p.c. proposto dalla C.F. S.r.l. contro gli eredi della Sig.ra C.C., avente ad oggetto appunto la richiesta di fissazione di un termine entro il quale gli aventi diritto avrebbero dovuto accettare o rinunciare espressamente all’eredità.
Ma andiamo per ordine.
Nel 2005, in ragione di un contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco – del quale veniva dato regolare avviso sulla G.U. – la società C.F. S.r.l. acquistava pro soluto i crediti della I.G.C. S.p.a. succedendo, dunque, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’originaria cedente, la quale, a sua volta, in virtù di un medesimo contratto, nel 1998 acquistò tutti i crediti che la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. vantava nei confronti della propria clientela, tra i quali rientrava anche quello nei confronti della Sig.ra C.C., deceduta nel 2018.
Il creditore, avendo interesse ad agire per il soddisfacimento del proprio credito, aveva necessità di acquisire un’accettazione espressa dell’eredità da parte dei fratelli della de cuius, – non ancora eredi ma ancora solo “chiamati all’eredità” – , congiuntamente ai quali, era debitrice della somma di € 69.805,28 in ragione di una sentenza del 2011 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro.
Pertanto, la doVALUE S.p.a. – in qualità di mandataria della C.F. S.r.l. – ricorreva al Tribunale Ordinario di Paola – Sezione Volontaria Giurisdizione – chiedenod che venisse fissato un termine entro il quale gli aventi diritto accettassero o rinunciassero espressamente alla precitata eredità.
Con distinte comparse di costituzione e risposta, i Sig.ri C.S. e C.G. eccepivano – per il tramite degli Avvocati Salvatore e Francesco Vetere – il difetto di legittimazione processuale attiva della CF S.r.l., in quanto dagli atti allegati al ricorso non si evinceva la titolarità del credito in capo alla stessa, avendo essa, nel proprio atto introduttivo, solo richiamato atti di cessione in blocco dai quali però non emergeva in alcun modo l’avvenuto trasferimento del credito vantato nei confronti della Sig.ra C.C da parte di I**** S.p.a., unico vero e originario creditore del de cuius richiamato – peraltro -nella sentenza allegata dal ricorrente in calce al libello introduttivo del giudizio.
I resistenti costituiti, chiedevano dunque la declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso per carenza di legittimazione processuale attiva in capo alla ricorrente.
In particolare, giova evidenziare che, affinché il cessionario possa validamente agire nei confronti del debitore o del contraente ceduto devono sussistere una serie di presupposti.
Al riguardo, la giurisprudenza insegna che colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare il titolo contrattuale posto a fondamento della cessione del credito che, nella fattispecie concreta, è stato azionato verso il singolo debitore (Cfr. Cass. 28 febbraio 2020, n. 5617); proprio su questa premessa, recentemente la Suprema Corte ha statuito che l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui al citato art. 58 TUB, non è idoneo a dimostrare l’esistenza del contratto di cessione di crediti e/o di rapporti giuridici.
Dunque, tutto il processo de quo si concentrava su tale unica eccezione preliminare di rito: infatti, già alla prima udienza il difensore della società ricorrente chiedeva al Giudice l’assegnazione di un termine per depositare i precitati contratti di cessione del credito in blocco.
Pur tuttavia, nonostante l’espresso ordine dell’adito giudicante, tali contratti giammai venivano depositati nella loro integrità, con la conseguenza che non veniva fornita la prova di come il creditore originario I****** S.p.a. avesse trasmesso la titolarità del credito alla società ricorrente, la quale dalla consultazione dello stralcio del contratto di cessione depositato risultava solo successore della di B. I. S.p.a.
Indi, ad esito dell’udienza dello scorso 12.09.2023, l’adito giudicante con decreto di inammissibilità n. cron. 1310/2023 del 14.09.2023 ritenendo, dunque, fondata l’eccepita carenza di legittimazione processuale attiva per come sollevata dalla deducente difesa ed accogliendo dunque le eccezioni dello scrivente studio legale, dichiarava il ricorso inammissibile.
In particolare, alla base della sua decisione il Tribuanle in primis richiamava una giurisprudenza in virtù della quale “…la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito…” (Cfr. Cass. Ordinanza n. 5857/2022) per poi constatare che dalla mera consultazione della Gazzetta Ufficiale (fonte di cognizione per eccellenza nel nostro ordinamento) non si poteva automaticamente desumere l’inclusione del precitato credito nei confronti della Sig.ra C.C. in quelli oggetto di cessione.
Infatti, la precitata giurisprudenza ha sottolineato che la pubblicazione nella Gazzetta e/o l’iscrizione nel Registro delle Imprese “…non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa….”.
Anche la giurisprudenza di merito si è uniformata al principio enunciato dalla Suprema Corte, affermando che “…la comunicazione ai debitori ceduti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un mezzo per facilitare solo l’aspetto pratico della modificazione del rapporto obbligatorio, ma non sostituisce il titolo di tale modificazione di cui è necessario fornire prova documentale … la parte convenuta/opposta non ha allegato il contratto di cessione limitandosi a fornire documenti che comprovano la sola comunicazione, ma non anche la cessione dei crediti a monte…” (Cfr. Trib. Milano, 5 maggio 2022, n. 3894).
In senso conforme, sempre nelle più recenti pronunce, è stato precisato che “…non sono idonei a tale scopo i documenti interni alla Banca cedente come la “check list di cessione” da cui risulta il codice identificativo del rapporto tra la banca cedente ed il debitore ceduto…” (Cfr. Trib. Napoli, 18 ottobre 2022, in senso conforme: Trib. Torino, 12 ottobre 2022, n. 3943).
Riassumendo, nel giudizio de quo la C.F. S.r.l. non dimostrava la sua legittimazione attiva, o meglio, in altre parole, non dimostrava come il creditore originario di cui alla sentenza ex adverso invocata (ovvero I**********S.p.a.) gli avesse ceduto la titolarità del credito nei confronti della Sig.ra C.C. e, proprio in ragione di tanto, il ricorso veniva dichiarato inammissibile, con vittoria di spese.
Dott.ssa Giovanna Vetere