#WeeklyUpdates | Regolamenti condominiali e il trasporto in ascensore dei nostri amici a quattro zampe
La riforma della disciplina sul Condominio, attesa per ben settant’anni e introdotta con la Legge 11 dicembre 2012 n. 220, tra le numerose disposizioni innovative sancisce un diritto storico per i proprietari di animali domestici: i regolamenti condominiali non possono prevedere il divieto di possesso di animali domestici, anche se il codice civile non fa alcun riferimento specifico al loro trasporto in ascensore. Il divieto di utilizzo dell’ascensore, al momento, è limitato ai minori di 12 anni non accompagnati da un adulto.
Tale disposizione ha di fatti portato definitivamente alla modifica dell’art. 1138 del codice civile che ora recita all’ultimo comma: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
La portata della norma è dirompente e va coordinata con la Legge n. 287 del 1991 che tutela gli animali d’affezione in quanto esseri viventi e senzienti, normativa degna di rilevanza anche a livello europeo, trovando conforto nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.
Ne consegue che cade anche tutto quel corollario di divieti che fino a quel momento poteva giungere a vietare l’accesso all’ascensore ai nostri amici a quattro zampe.
Con l’affermazione di cui all’ultimo comma dell’art. 1138 codice civile, infatti, non è possibile vietare ai condomini di avere un cane nel condominio.
Di più: non è neppure possibile vietare che il cane (o un altro animale d’affezione) transiti ed usufruisca nelle zone comuni come scale, ascensori, pianerottoli, rampe di accesso, ecc., con buona pace di coloro che mal sopportano la presenza degli stessi.
Ascensore bene comune
L’ascensore rientra tra i beni comuni del Condominio e, pertanto, soggiace alla disciplina di cui all’art. 1102 del codice civile che, al comma primo, recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
“Pari uso” – si faccia attenzione – non va inteso nel senso di uso “identico”. È, difatti, possibile che un condomino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri: ciò che rileva è che ciascuno abbia il diritto ad usare potenzialmente la cosa al pari degli altri.
Trattandosi di bene comune, l’ascensore rientra, altresì, tra i beni che possono essere oggetto di disciplina nel regolamento di condominio.
Il regolamento condominiale potrà sempre dare dei suggerimenti su come utilizzare le aree comuni, ascensori compresi, ma mai potrà stabilire delle limitazioni ai diritti personali dei singoli condomini.
A tal proposito va preliminarmente chiarito che esistono due tipi di regolamento: il regolamento assembleare, ossia votato in assemblea con le maggioranze indicate dall’art. 1138 del codice civile, oppure contrattuale, cioè approvato da tutti i condomini (ed eventualmente trascritto, ove possibile, per renderlo opponibile a terzi).
Il regolamento contrattuale può limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e quindi vietarne particolari modalità di utilizzazione; ovviamente la clausola va valutata caso per caso ed anche nel contesto ove si colloca.
Il regolamento assembleare può contenere norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, mentre quello contrattuale può limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e di proprietà esclusiva, purché non siano derogate le disposizioni indicate nell’art. 1138, quarto comma, codice civile ove si riporta ad altri articoli del codice, tra i quali non è citato l’art. 1102.
Tuttavia, l’art. 1102 non attiene all’uso conforme alla destinazione del bene (usare l’ascensore salire e scendere dal piano), ma l’uso specifico (quindi anche non conforme della destinazione purché rispettoso di essa).
Posto che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. prevede che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, ne discende che il regolamento assembleare non può contenere alcun divieto di portare cani in ascensore.
Pertanto, se il regolamento assembleare dovesse contenere divieti di portare cani in ascensore, quella norma dovrebbe essere considerata nulla e come tale impugnabile in ogni momento e con ogni azione davanti all’Autorità Giudiziaria finalizzata all’accertamento di tale nullità.
Nel regolamento possono essere inserite regole di condotta nell’utilizzo dell’ascensore da parte del proprietario con il cane, purché, come detto, non limitino o precludano l’utilizzo del bene.
In ogni caso, l’utilizzo dell’ascensore con il proprio cane, non deve in alcun modo arrecare pregiudizi agli altri condomini (si precisa che i cani devono essere dotati di dispositivo micro-chip ed iscritti all’anagrafe canina come di legge, nonché sottoposti a scrupolosi controlli veterinari per la loro ed altrui incolumità), pertanto dovrà essere cura del proprietario, al di là di ogni previsione regolamentare, porre in essere tutti gli accorgimenti per evitare altrui pregiudizio, dunque:
- mantenere l’ascensore pulito (utilizzando anche appositi spray igienici ecosostenibili e cruelty free);
- condurre il cane a guinzaglio (che si consiglia di agganciare alla pettorina e non al collo dell’animale per evitare che lo stesso si possa inceppare nelle porte dell’ascensore, strozzando il cane);
- utilizzare la museruola;
- evitare di utilizzare la cabina insieme a terzi che non ne gradiscono la presenza.
- evitare che abbai: qualora l’animale abbaia oltre il limite della normale tollerabilità, rechi disturbo alla quiete pubblica, bisognerà verificare se l’animale soffra un disagio dovuto, ad esempio, proprio all’utilizzo dell’ascensore o sia manifestazione di un diverso disagio.
Gli animali domestici, quindi, possono essere trasportati in ascensore?
Secondo il Tribunale di Cagliari (cfr. sentenza del 22.07.2016), il diritto a poter detenere animali domestici in condominio deve estendersi anche alla possibilità di trasportarli in ascensore poiché non si può obbligare il proprietario di un animale a non utilizzare l’ascensore perché accompagnato dal suo amico a quattro zampe.
Eventuali regolamenti condominiali, quindi, che vietino l’utilizzo dell’ascensore agli animali domestici vanno intesi come nulli.
Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Monza (cfr. sentenza del 28.03.2017), che pur ritenendo legittima la detenzione di animali domestici in condominio, ritiene valida la clausola presente nel regolamento di condominio che vieti l’utilizzo dell’ascensore agli animali.
Per chiarire la questione, a questo punto, servirebbe l’intervento della Corte di Cassazione anche se il divieto, riflettendoci, sembrerebbe assurdo: se a possedere un animale domestico è una persona anziana che non può permettersi di fare le scale, come si risolve il problema?
Se il regolamento condominiale è approvato all’unanimità potrebbe porre una deroga alla legge impedendo di detenere animali in condominio? L’interpretazione direbbe di no poiché la norma stessa impedisce a qualsiasi regolamento di vietare il possesso e la detenzione di animali nei condomini ed ha effetto retroattivo. Questo significa che tutte le disposizioni di divieto che già esistevano al momento dell’entrata in vigore della norma stessa sono da considerarsi nulle.
Tuttavia, se il regolamento è stato votato all’unanimità con voto favorevole di tutti i condomini o è stato accettato all’atto dell’acquisto della casa da ogni singolo proprietario in sede di rogito, la clausola è valida.
In buona sostanza, soltanto in due casi si può vietare di trasportare gli animali in ascensore:
- quando la clausola del regolamento è stata approvata all’unanimità o con la firma del contratto di acquisto dell’appartamento;
- quando il regolamento contenente il divieto di detenere cani è stato deliberato (anche a maggioranza) prima della riforma del 2012.
Come spesso accade, la soluzione ad ogni modo è data dal buon senso. Indipendentemente dalla presenza o meno di un regolamento condominiale stringente, il rispetto di gusti ed eventuali paure o avversioni degli altri condomini va rispettato.
Seguire le poche e semplici accortezze su indicate garantirà una civile convivenza, permetterà di trasportare in ascensore il nostro amico a quattro zampe senza arrecare disagi e soprattutto eviterà le tanto temute liti condominiali.
Avv. Isabella Saponieri