#WeeklyUpdates | Le nuove frontiere dell’identità digitale: ecco che cos’è lo SPID
SPID: L’IDENTITà DIGITALE E’ UN DIRITTO CHE CON FATICA ABBIAMO ACQUISITO E DELLA QUALE ABBIAMO SOTTOVALUTATO L’UTILITA’
- LA DIGITALIZZAZIONE IN ITALIA
Il nostro ordinamento riconosce a tutti i cittadini il diritto di informazione nonché di partecipazione all’attività della Pubblica Amministrazione. Questa deve essere un’attività “trasparente” e consentire, quindi, al cittadino di partecipare al procedimento amministrativo che lo riguarda.
Per attuare tali principi, al cittadino è riconosciuto il diritto di accesso all’esame dei documenti amministrativi con le modalità e le limitazioni indicate dalla legge che può essere esercitato nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e locali, delle Aziende Autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici esercizi.
Quella che maggiormente, nel periodo storico che stiamo vivendo, si è palesata e resa necessaria è l’esigenza di informatizzare i sistemi di fruizione di servizi e questo in diversi settori e non solo per professionisti e imprese ma anche per il singolo cittadino, al fine di consentire l’attuazione del principio di trasparenza mediante l’introduzione di un nuovo sistema di organizzazione dell’attività amministrativa.
La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta, quindi, una delle principali innovazioni ed ha comportato rilevanti novità nell’ambito dei rapporti con l’utenza dei servizi amministrativi, passando dalla considerazione del cittadino come soggetto passivo, alla visione dei cittadini come clienti da conoscere e soddisfare e da coinvolgere sempre più nell’agire pubblico.
La Comunicazione del 26 settembre 2003 della Commissione Europea, definisce l’e-government, ovvero l’amministrazione digitale come “……uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all’acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche…..”.
Uno dei passaggi più difficili e necessari per l’attuazione di questo tipo di amministrazione è quello della dematerializzazione, attività consistente nella realizzazione di qualsiasi documento esclusivamente – o prioritariamente – in formato digitale.
Nell’art. 42 CAD (Codice dell’amministrazione digitale) introdotto nel 2005 si fa esplicitamente riferimento al concetto di dematerializzazione “ ….le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici…..”.
Lo scopo è quello di semplificare i rapporti tra cittadini e PA e sostituire alla gestione cartacea dei documenti la fruibilità con mezzi informatici ottenendo innumerevoli vantaggi quali: l’immediatezza nella consultazione e condivisione, la riduzione dei tempi, la facilità di archiviazione, la riduzione dell’impatto ambientale e dei costi e la maggiore trasparenza.
- AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
In Italia tale incombenza è affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID): “….agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica…” [1]
Proprio AgID il 23 marzo 2020 ha emanato le Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti informatici ai sensi dell’art. 20 del CAD” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 4 aprile successivo.
- SPID: Cos’è?
È grazie all’entrata in vigore delle Linee Guida, che viene fatto un ulteriore passo verso la partecipazione facilitata del cittadino nell’attività amministrativa pubblica e, in particolare, viene introdotto un nuovo e ulteriore strumento di informatizzazione e digitalizzazione ovvero lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Si tratta di una soluzione mediante la quale tutti, e non solo professionisti o imprese, creano una Identità Digitale utilizzabile da qualsiasi supporto (computer, smartphone, tablet) che permette di accedere a tutti i servizi online locali e nazionali e rende possibile la sottoscrizione informatica di atti e contratti con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell’art. 2702 del codice civile. [2]
A decorrere dal 10 settembre 2019 l’identità digitale SPID può essere usata per l’accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche amministrazioni dell’Unione Europea, e ciò costituisce per ogni cittadino una tutela in più per i propri diritti.
Tutte le pubbliche amministrazioni devono rendere i propri servizi online accessibili tramite SPID per favorire e semplificare l’utilizzo dei servizi digitali da parte di tutti i cittadini.
- SPID: chi può richiederlo?
Lo SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani maggiorenni, residenti in Italia o dotati di permesso di soggiorno gratuitamente.
Per poter ottenere l’Identità digitale SPID, al fine di evitare dei furti di identità, sono stati scelti dei gestori definiti Identity Provider i quali, verificati i dati del richiedente, emettono l’identità digitale, rilasciando le credenziali.
Una volta ottenuta l’Identità, con la semplice autenticazione presso il proprio gestore sarà possibile accedere a diversi servizi e firmare documenti proposti dai fornitori di servizi Spid. Fornitori di servizi potranno essere oltre alle Pubbliche Amministrazioni anche i privati rendendo i propri servizi online accessibili tramite SPID.
- LO SPID NEL GIUDIZIO CIVILE
Si auspica che tale sistema venga lentamente assorbito in ogni ambito e ne venga promosso l’utilizzo così da snellire e facilitare l’accesso a diversi servizi nei diversi settori economici.
In virtù di tanto, è auspicabile anche l’adeguamento alle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti con sistema pubblico di identità digitale ossia Spid al PCT (processo civile telematico) per modo che negli emendamenti licenziati dalla Camera dei deputati spicca tale previsione d’inserimento nelle norme di attuazione del codice di procedura civile. Ciò comporterebbe il dover essere accreditati come erogatori dell’identità digitali per il Consiglio Nazionale Forense ed i vari ordini locali, il Csm e gli Ordini professionali degli ausiliari del processo, e come Server Provider i Tribunali, le Corti e le Procure.
- GLI INNUMEREVOLI SERVIZI OFFERTI CON SPID
E mentre si attendono quindi ulteriori cambiamenti, abbiamo già iniziato tutti a usufruire dei servizi che già ci dedica la piattaforma Spid e i suoi fornitori di servizi.
Basta quindi richiedere la propria identità presso un qualsiasi Identity Provider (ad esempio Poste Italiane S.p.a.) e collegarsi al sito https://www.spid.gov.it/servizi.
Da questo sito si può vedere come i vari enti pubblici abbiano già adattato alcuni servizi alla piattaforma. Numerosi sono i Comuni italiani che offrono mediante Spid servizi anagrafici, servizi di verifica dei dati elettorali, accesso alle pratiche edilizie, accesso all’anagrafe comunale, servizi di pagamento tributi comunali, consultazione di fatture per le imprese, consultazione dei registri oggetti smarriti, richiesta di servizi scolastici.
Inoltre sono previsti mediante Spid la compilazione e l’inoltro delle domande di accesso ai concorsi pubblici, l’accesso ai servizi offerti da INPS e INAIL, l’inoltro delle domande di finanziamento pubblico, l’accesso al registro di fatturazione elettronica, l’accesso al sistema informativo della salute e altri.
Giova tenere a mente, in conclusione, che creare la nostra identità digitale è un utile strumento per tutelare i nostri diritti.
Dott.ssa Marilena Forte
[1] Dal sito https://www.agid.gov.it/it/agenzia/chi-siamo
[2] Art. 2702. (Efficacia della scrittura privata). La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.