#WeeklyUpdates | I diritti dei c.d. “genitori intenzionali”: sentenza n. 803/2020 della Corte d’Appello di Milano
Gennaio 2021: mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si dilettava a giocare con l’Italia a “strega comanda colori”, nelle aule di giustizia è stato dipinto un arcobaleno.
Siamo a Milano, presso la sede della Corte d’Appello, investita di decidere sul gravame proposto avverso la sentenza del Giudice di prime cure per il riconoscimento della pensione di reversibilità ad un figlio per la morte prematura del padre.
Un caso di apparente normalità se non si tiene conto del fatto che Luca – nome di fantasia attribuito al minore in questione – era figlio di due papà.
Giulio, infatti, muore d’infarto nel 2015 e Luca, nato con gestazione di supporto (n.d.r. da madre surrogata) negli USA nel 2010, è stato cresciuto a Milano da Corrado, l’altro suo papà. Corrado è il padre biologico, mentre Giulio era “l’altro genitore”, il c.d. “padre intenzionale” che la legge italiana – almeno fino ad ora – difficilmente ha riconosciuto.
I due uomini si sposano in America nel 2013 ma si trasferiscono e crescono Luca a Milano: tuttavia Giulio morirà prima che sia possibile completare l’iter burocratico atto al riconoscimento, davanti la legge italiana, di loro figlio. Nonostante le molteplici difficoltà, nel 2017 viene trascritto, post mortem, il certificato di matrimonio americano di Giulio e Corrado e il certificato di nascita di Luca che, di fatti, risultava con due papà.
Ma veniamo all’oggetto della rivoluzionaria pronuncia della corte meneghina: il riconoscimento della reversibilità della pensione al piccolo Luca.
La pensione di reversibilità, come noto, è una pensione mensile erogata dall’INPS a favore del de cuius qualora il dante causa ne fosse, in vita, titolare. Tra questi, l’INPS riconosce quali beneficiari i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti: l’ente di previdenza, pertanto, non ha così voluto riconoscere Luca come erede diretto di Corrado negandogli il riconoscimento della pensione di reversibilità.
La giurisprudenza di merito aveva già riconosciuto il diritto alla reversibilità al coniuge sopravvissuto di coppie unite civilmente, ma mai da un figlio “non biologico”.
Con la sentenza numero 803 del 2020, oggi, le cose iniziano a cambiare grazie proprio alla Corte d’Appello di Milano che ha, infine, condannato l’Inps a garantire a Corrado e a Luca la pensione di reversibilità di Giulio.
La Corte d’Appello di Milano, in realtà, combatte da tempo al fianco degli omosessuali abbracciando un orientamento molto aperto e di favore a quest’ultimi; ma qualcosa cambierà presto in tutte le aule di giustizia.
Infatti, proprio in questi giorni la Corte Costituzionale è stata chiamata a dare una, si spera, definitiva risposta in relazione all’ancora troppo incerto destino dei figli delle coppie omosessuali. I casi sottoposti al vaglio della Consulta sono due: il primo è la storia di Valentina, esclusa dalla vita delle sue bambine dopo la rottura con la sua compagna. Le bambine erano state concepite con il metodo della fecondazione eterologa, ovviamente all’estero, e Valentina, madre non biologica, non aveva potuto riconoscerle; pertanto, oggi la stessa non ha alcun diritto sulle minori perché l’Italia non riconosce il consenso dato da Valentina alla fecondazione eterologa al pari di quanto affermato dalla L. 40/2004 per le coppie etero. Sul certificato di nascita, però, è presente il solo nome della mamma biologica, che si oppone, ovviamente, all’adozione in casi particolari da parte dell’ex partner. Il Tribunale di Padova, investito del riconoscimento, sostiene che l’impossibilità di attribuire alle figlie anche il cognome della c.d. “madre intenzionale” si traduce in un vuoto di tutela per le bimbe; vuoto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale che invita il Parlamento ad individuare “urgentemente le forme più idonee di tutela dei minori, anche alla luce delle fonti internazionali ed europee”.
Stessa disperazione per un altro uomo, “cancellato” dal registro di nascite e non riconosciuto come padre del bambino concepito tramite maternità surrogata dal compagno, il solo genitore biologico.
Una sentenza del Canada li ha riconosciuti entrambi come genitori, ma in Italia ovviamente non hanno potuto procedere alla trascrizione di quella decisione. La Corte di Cassazione ha sollevato le questioni di legittimità sull’impossibilità di riconoscere in Italia, perché in contrasto con l’ordine pubblico, un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce lo stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla tecnica della maternità surrogata. Anche in questo contesto, la Consulta si espressa in maniera incredibilmente rivoluzionaria e moderna: pur restando fermo il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, ha riconosciuto che l’attuale quadro giuridico “non assicura piena tutela agli interessi del bambino nato con questa tecnica”.
I Giudici delle Leggi hanno, in definitiva, lanciato un forte monito al Parlamento volto ad intervenire con urgenza per garantire l’osservanza dei diritti di tutti, per la predisposizione di un primo nucleo di norme, allo stato insufficiente, riservando di provvedere direttamente qualora il legislatore, a cui tocca compiere scelte così delicate e mirate, resti inerte.
D’altronde, la CEDU si batte da tempo per le famiglie arcobaleno e soprattutto per gli interessi dei minori che ve ne fanno parte, invitando gli Stati Membri al rispetto della vita privata del minore nato all’estero da pratiche di maternità surrogata ai sensi dell’art. 8 CEDU: “…..riguardo al riconoscimento del suo legame con la madre intenzionale che non sia anche madre biologica (mentre il diritto interno già riconosce il suo legame con il padre d’intenzione, che è anche genitore biologico) richiede che il diritto interno offra la possibilità di riconoscimento di tale legame, allorché l’atto di nascita, legittimamente formato all’estero, indichi la madre intenzionale come madre legale; non occorre però che sia consentita la trascrizione di tale atto di nascita nei registri di stato civile, potendosi ricorrere anche ad altre modalità di riconoscimento, quale l’adozione del minore da parte della madre intenzionale, a condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano una attuazione celere ed effettiva, conformemente all’interesse superiore del minore…..” (Corte europea diritti dell’uomo sez. grande chambre, 10/04/2019, n.16).
Restiamo in attesa di successivi e più solidi sviluppi in materia.
Intanto, Luca, da qualche giorno, è il primo bambino in Italia a cui è stato riconosciuto il “padre intenzionale”, e per questo riceverà la pensione di reversibilità del padre non biologico che, praticamente fino a ieri, per lo stato italiano era una figura inesistente.
Dott.ssa Martina Vetere