#WeeklyUpdates|Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: in quali casi il genitore può rifiutarsi di prestare il consenso?
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è disciplinato dall’art. 250 c.c. ai sensi del quale questi può essere riconosciuto dai genitori biologici congiuntamente o anche separatamente nei modi previsti dall’art. 254 c.c., ovverosia nell’atto di nascita o, alternativamente, attraverso una dichiarazione irrevocabile posteriore alla nascita o al concepimento, la quale può essere resa davanti ad un ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico o, infine, in un testamento.
La norma, inoltre, precisa che ai fini del riconoscimento tardivo – e, quindi, qualora il figlio sia stato inizialmente riconosciuto da un solo genitore (rectius: nella maggioranza dei casi, dalla madre) – in caso di minore infraquattordicenne è necessario il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, mentre nel caso in cui il figlio abbia più di 14 anni è sufficiente l’assenso dello stesso, non rilevando, pertanto, il consenso del genitore già riconosciuto.
Per ciò che concerne il riconoscimento tardivo del minore infraquattordicenne, il co. 4 dell’art. 250 c.c. non solo afferma che “il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio”, ma prevede anche la possibilità per il genitore che vuole riconoscere il figlio – e che non ha ricevuto il consenso dell’altro genitore – di adire il giudice competente per la tutela del proprio diritto presentando apposito ricorso.
In tal caso, se entro trenta giorni dalla notifica del ricorso l’altro genitore non si oppone al riconoscimento, il giudice emette una sentenza sostitutiva del consenso mancante e assume i provvedimenti necessari relativi all’affidamento, al collocamento e al mantenimento del minore, nonché al suo cognome.
Se, invece, l’altro genitore si oppone al riconoscimento, il giudice, a meno che non ritenga l’opposizione palesemente fondata, assume ogni informazione che ritiene opportuna, disponendo anche l’audizione del minore che abbia compiuto i 12 anni o di età inferiore “ove capace di discernimento” ed assume i provvedimenti provvisori ed urgenti al fine di instaurare una relazione tra il figlio ed il ricorrente.
In virtù dell’inciso di cui al primo periodo del comma 4, ai sensi del quale “il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio”, dunque, spetta al giudice valutare nel corso del giudizio se il riconoscimento corrisponde all’effettivo interesse del minore: questo interesse si sostanzia in tutti quei diritti e vantaggi di cui il figlio potrebbe godere qualora fosse riconosciuto da entrambi i genitori, come ad esempio il diritto di avere una stabile e precisa identità personale sia con riguardo alla sfera psico-fisica sia a quella sociale, nonché il diritto a godere del supporto, non solo economico, ma anche e soprattutto educativo, affettivo ed assistenziale da parte di entrambi i genitori.
Inoltre, sebbene il riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio sia condizionato all’interesse di quest’ultimo, esso rappresenta un diritto del genitore – costituzionalmente garantito ex art. 30 – che, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 11949/03 – 23074/05 – 2645/11 – 27729/13) , per poter essere sacrificato richiede la necessaria sussistenza di circostanze impeditive proporzionate al diritto che si va a sacrificare e tali da far ritenere, con presumibile probabilità, che il riconoscimento arrecherebbe al minore un trauma di tale gravità da compromettere un corretto sviluppo psico-fisico.
Infatti, “il genitore vanta un diritto costituzionalmente garantito al riconoscimento del proprio figlio naturale, condizionato tuttavia all’interesse del minore; tale diritto può essere sacrificato soltanto in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ritenere la probabilità di una grave compromissione dello sviluppo psicofisico del minore” (Cass. Civ. Sez. I, 11.12.2013 n. 27729).
Limitazioni ex lege al riconoscimento
Esistono, tuttavia, dei casi specifici, espressamente previsti dalla legge, nei quali il riconoscimento può incontrare dei limiti al fine di garantire, in via primaria, il diritto del figlio ad uno sviluppo sereno della sua identità personale.
Si tratta dell’ipotesi in cui il genitore che vuole effettuare il riconoscimento sia stato dichiarato interdetto (ex artt. 414 ss. c.c.) o sia minore di sedici anni (ex art. 250, co. 5 c.c.).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità rinviene un terzo ed ulteriore limite al riconoscimento nella sentenza passata in giudicato con la quale si accerti che il genitore che richiede il riconoscimento sia inserito stabilmente nella criminalità organizzata o abbia commesso reati gravi, in quanto ciò avrà sicuramente delle connotazioni fortemente negative sulla personalità del minore (Cass. Civ. Sez. I, 27.12.2012 n. 23913).
Ancora, il genitore può legittimamente opporsi al riconoscimento in caso di pregresse condotte violente o legate a problemi di alcolismo e/o tossicodipendenza del genitore richiedente: in diversi precedenti la Suprema Corte di Cassazione, infatti, valutata l’indole aggressiva del genitore e ritenendo vi fosse il concreto pericolo di reiterazione di atti di violenza a danno del minore, si è opposta al riconoscimento del figlio.
Bisogna tenere presente, però, che la Corte in più occasioni ha affermato che circostanze quali la pregressa e superata tossicodipendenza del genitore naturale, come pure il fatto che il padre avesse preteso l’aborto del nascituro e che dopo la nascita se ne fosse disinteressato, non possono ostacolare il riconoscimento del figlio, ove sia accertato l’ evidente cambiamento del genitore e la chiara intenzione di assumersi le responsabilità derivanti dal riconoscimento.
Dunque, il genitore può rifiutarsi di prestare il consenso al riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio solo ove vi siano motivi gravi ed irreversibili tali da farlo ritenere che il riconoscimento potrà comportare una grave compromissione dello sviluppo psicofisico del minore.
Dott. Osvaldo Vetere